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Bonifici per ristrutturazione effettuati prima della pratica edilizia

Mi capita spesso di sentirmi chiedere dai clienti se sia possibile eseguire bonifici per il pagamento di fatture connesse al bonus per la ristrutturazione prima della presentazione della pratica edilizia (CILA o SCIA a seconda dei casi). 

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è inequivocabile: sì. Di seguito riporto un estratto della Circolare 13/E del 31 maggio 2019 (pagina 272) che chiarisce in modo molto chiaro entro quali limiti sia possibile procedere con pagamenti "in anticipo" anche quando la pratica edilizia non è ancora stata depositata. 

La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • la messa in regola degli edifici;
  • l’acquisto dei materiali;
  • la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 4).



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Coibentazione del tetto non disperdente

Uno dei temi che fin dall'inizio ha infiammato - se così si può dire - le discussioni sul Superbonus, è la possibilità di detrarre le spese per la coibentazione de tetto se il sottotetto non è riscaldato.  

Ho letto di tutto e di più, in questi mesi. Anche dopo la pubblicazione a marzo 2022 da parte di ENEA del chiarimento sui tetti non disperdenti ho trovato fiumi di parole che ritengo piuttosto inutili e dispersive. 

Primo concetto da scolpirsi nella mente: la coibentazione delle falde del tetto, quando questo copre un sottotetto non riscaldato, è ai fini della disciplina del Superbonus un intervento trainato. Cosa ben diversa dal caso in cui il sottotetto sia riscaldato o si decida di coibentare l'ultima soletta che disperde verso il sottotetto: in questi due casi la coibentazione costituisce un intervento trainante. 

ENEA evidenzia poi in maniera molto chiara quali sono gli altri due requisiti affinché l'intervento trainato di coibentazione delle falde possa rientrare nel Superbonus: 
 - non deve esserci contestuale coibentazione della soletta sottostante; 
 - deve sussistere l'intervento trainante sull'involucro, vale a dire che si dovrà coibentare almeno il 25% dell'involucro disperdente. 

ESEMPIO PRATICO: posto a 100 mq l'involucro disperdente del nostro edificio (costituito dalle pareti che disperdono verso l'esterno + il pavimento che disperde verso il terreno + l'ultima soletta che disperde verso il sottotetto non riscaldato), dovrò coibentare almeno 25 mq. Se scelgo di coibentare le falde che racchiudono il sottotetto non riscaldato devo tenere presente che: 
 - la superficie del tetto che vado a coibentare non concorre a determinare i 25 mq necessari; 
 - non posso coibentare la soletta del sottotetto; 
 - devo coibentare almeno 25 mq tra pavimento contro-terra e/o pareti che disperdono verso l'esterno. 



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Spese agevolabili al 50%

Come noto, è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Gli interventi per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione sono contenuti in questa tabella esemplificativa

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia 

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

C. I lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. 

G. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

H. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano:
  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
  • il montaggio di vetri anti-infortunio
  • l’installazione del corrimano.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, si tratta degli interventi di:
  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.
Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

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I massimali del superbonus

Le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e/o sismico assoggettabili alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus devono sottostare, oltre ad altri requisiti di carattere tecnico e funzionale, ad uno specifico massimale di spesa

I massimali di spesa sono riassunti dalla Tabella 4 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

Le somme indicate come tetto massimo di spesa sono da considerarsi omnicomprensive, pertanto saranno la sommatoria delle spese per l'esecuzione del lavoro, le pertinenti spese tecniche e l'IVA. 



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Causale bonifico Ecobonus 110%

Il pagamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi di cui al Superbonus deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", dal quale risultino i seguenti elementi:
  • la corretta causale del versamento; 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
In merito alla corretta causale del bonifico, occorre fare riferimento alla norma che ha istituito l’Ecobonus - 110%, pertanto: "Articolo 119 del decreto legge 34/2020".

Sono inoltre ammessi i modelli di bonifico predisposti dalle banche e dalle Poste per le altre detrazioni edilizie, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 24/2020:
"A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.


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Bonus verde 2022

Il bonus verde è un'ottima opportunità per mettere mano al tuo giardino. Introdotto dall'Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017, è stato prorogato anche per il 2022 dalla legge finanziaria.

Consiste nella detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per questi interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi danno diritto all'agevolazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L'importo massimo delle spese detraibili è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Vale a dire che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità quali il bonifico bancario o postale.

La detrazione non spetta per queste spese:
  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo; 
  • i lavori in economia.
In merito al regime IVA, si applica l'aliquota del 22% relativamente ai lavori sul verde, e l'aliquota del 10% sulle eventuali opere di tipo edilizio (palificate in ingegneria naturalistica, recinzioni, aiole in muratura, ecc) a patto che l'intervento sia riferibile alle pertinenze di un immobile abitativo. 

La detrazione spetta: 
  • ai proprietari; 
  • ai nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • ai locatari o comodatari.
La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino all'importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 




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Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi

L'approccio di ENEA al caso della sostituzione con modifica dimensionale dei serramenti, era molto chiaro: 
"Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento."
Pertanto si ritenevano ammissibili lievi modifiche dell'ordine del 2% (tolleranza di cantiere definita dal Testo Unico), nonché modifiche (restringimento) delle bucature conseguenti all'installazione del cappotto esterno o alla posa in opera di un impianto radiante.  
Con la Risposta n. 524 del 30 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del Superbonus in caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ha ammesso:
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
A seguito di questo chiarimento, anche Enea ha adeguato la risposta fornita dall'assistente virtuale "Virglio" presente sul sito web, che adesso risponde in questo modo al quesito:

"L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. - Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. - Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi."

Ogni dubbio in merito è, pertanto, definitivamente fugato. 




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Superbonus e imprenditori agricoli

Con la Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la fattispecie del Superbonus nel caso il richiedente sia imprenditore agricolo. 

Possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. 

I predetti soggetti possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. 

Il legislatore, infatti, ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.




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Contributi per la sostituzione di stufe e caldaie a biomassa legnosa

La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 442/A1602B del 9 luglio 2021 il "Bando per il cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt." in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14-3403 del 18 giugno 2021.

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione di generatori alimentati a biomassa legnosa obsoleti  con generatori di calore certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt.

Beneficiari del contributo economico saranno i cittadini residenti in Piemonte, proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il contributo e che da essi vengono utilizzate come abitazione principale. Al momento della presentazione della domanda occorre dimostrare di avere ottenuto il contributo da “Conto termico”.

In particolare, è previsto un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di stufe e termocamini appartenenti alla classe 5 Stelle, 3.000 euro per l’acquisto di caldaie, appartenenti sempre alla classe 5 Stelle.

Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 20 luglio 2021 fino alle ore 12.00 dell’ 1 settembre 2023 (fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la disponibilità delle risorse assegnate al bando), esclusivamente compilando il modulo telematico disponibile in Servizi Online Regione Piemonte. 







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Superbonus: sismabonus, demolizione e ricostruzione con ampliamento

Con la risposta all'interpello 210 del 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico possono accedere al Superbonus 110%, con le modalità di seguito esposte. 

In primo luogo l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli edifici collabenti possono ottenere il Sismabonus - anche se totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito - in quanto assimilabili a edifici esistenti. Come già noto, al termine dei lavori l'edificio deve rientrare in una categoria catastale residenziale, con l'esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9.

In relazione alla fattispecie della demolizione e ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/E, che ha precisato come l'agevolazione spetti anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che qui si riporta per chiarezza: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

La qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo (tipicamente il permesso di costruire o la SCIA) che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. 

L’Agenzia ha infine chiarito che per l'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. 

Per il caso esposto nell'interpello, che consisteva nell'accorpamento di tre unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate precisa che il limite di spesa

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
  • per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. 


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Definizione di unità funzionalmente indipendenti

La definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti dotate di accessi autonomi dall’esterno è particolarmente importante ai fini dell'accesso ai benefici dell'ecobonus. 

L'art.119 della Legge 77/2020, infatti, stabilisce che possono accedere alla detrazione anche le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La norma, come peraltro ribadito dalla successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E, stabilisce che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La definizione è stata meglio precisata dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge n.178 del 2020 (legge di bilancio 2021) secondo la quale un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 

  • impianti per l'approvvigionamento idrico; 
  • impianti per il gas; 
  • impianti per l'energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale. 

Infine la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020 ha precisato che: "La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazionenon rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile."

Per la definizione di accesso autonomo dall'esterno occorre fare riferimento alla già citata circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E"un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva". 

Tale definizione è stata ulteriormente chiarita dal Decreto Agosto e dalla già citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020, che ha ulteriormente specificato che l’accesso è autonomo quando avviene: 

  • da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà
  • da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada; 
  • da terreno di utilizzo non esclusivo.

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Bonus verde 2021: come funziona

Il bonus verde è un'ottima opportunità per mettere mano al tuo giardino. Introdotto dall'Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017, è stato prorogato per il 2021 dall'articolo Articolo 1, comma 76 della Legge n. 178/2020.

Consiste nella detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per questi interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi danno diritto all'agevolazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L'importo massimo delle spese detraibili è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Vale a dire che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità quali il bonifico bancario o postale.

La detrazione non spetta per queste spese:
  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo; 
  • i lavori in economia.
In merito al regime IVA, si applica l'aliquota del 22% relativamente ai lavori sul verde, e l'aliquota del 10% sulle eventuali opere di tipo edilizio (palificate in ingegneria naturalistica, recinzioni, aiole in muratura, ecc) a patto che l'intervento sia riferibile alle pertinenze di un immobile abitativo. 




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Superbonus per immobili in comodato d'uso

Vorresti usufruire dell'opportunità fornita dal Superbonus ma la casa in cui risiedi è di proprietà dei genitori. Nessun problema: puoi usufruire delle agevolazioni a patto che esista un titolo registrato che attesti la detenzione dell'immobile. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 327 del 2020, ha chiarito che in caso di immobile ceduto in comodato d'uso gratuito, il comodatario persona fisica che sostiene le spese ha diritto a usufruire delle detrazioni Superbonus.

La risposta all'interpello richiama i contenuti della circolare 8 agosto 2020 n.24/E nella quale è stato precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.


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Cambio destinazione d'uso ed Ecobonus

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 538 del 9 novembre 2020, ha chiarito che in caso di cambio della destinazione d'uso è possibile beneficiare della detrazione fiscale ai fini del superbonus del 110%.

Nella fattispecie con l'interpello il contribuente chiedeva la possibilità di accedere al c.d. superbonus per i lavori su un immobile accatastato come C/2  da adibirsi ad abitazione. 

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto già previsto per i lavori di ristrutturazione e riduzione del rischio sismico: in particolare si era già espressa con la Risoluzione n. 14/2005, che chiariva come per lavori di ristrutturazione edilizia (e/o riduzione del rischio sismico) fosse possibile fruire delle relative detrazioni fiscali previste. 

Condizione necessaria è che dal titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o altro provvedimento amministrativo) si evinca chiaramente che i lavori previsti comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.

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IVA agevolata per i beni di valore significativo

Il caso dei beni di valore significativo crea sempre dubbi e incertezze, in relazione al calcolo della quota corretta di tale fornitura per la quale è ammessa l'applicazione dell'IVA ridotta al 10%. La procedura può sembrare complicata, ma è più semplice di quanto possa sembrare. 

Sui beni ceduti nell'ambito del contratto di appalto, come noto, si può applicare l’aliquota agevolata. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, ferma restando l'applicazione dell’aliquota del 10% sulla prestazione, la stessa si applica anche alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L'Agenzia delle Entrate ha da tempo chiarito tale fattispecie con questo esempio, molto chiaro. 
a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo
dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

Quali sono i beni di valore significativo? Sono stati individuati dal Decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.


Come si applica l'IVA quando per l'installazione di beni di valore significativo vengono utilizzati dei materiali di consumo? La Legge di Bilancio 2018 ci viene in aiuto, fornendo un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni. In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%. Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

La fattura emessa da chi realizza l’intervento di installazione dei beni di valore significativo deve specificare, oltre all'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi forniti con lo stesso intervento.

Per maggiori informazioni sull'applicazione dell'IVA agevolata in edilizia puoi consultare il mio articolo IVA agevolata per i lavori edili.

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IVA agevolata per i lavori edili

Hai eseguito dei lavori edili e vuoi capire in che termini puoi richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta? Andiamo con ordine. 

In generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile usufruire dell'aliquota IVA ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Le modalità di applicazione dell'IVA agevolata sono differenti se i lavori consistono nella manutenzione (ordinaria e straordinaria) o se rientrano nell'ambito di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Analizziamo separatamente le due fattispecie. 

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'IVA ridotta al 10%. Sulla cessione di beni, l’aliquota agevolata si applica solo se questi vengono ceduti nell'ambito del contratto di appalto. 
In altre parole, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica sulla manodopera e sui materiali se questi sono compresi nell'appalto. 

Nel caso dei cosiddetti beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza) l’IVA ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni stessi (se vuoi approfondire questo argomento puoi consultare il mio articolo IVA agevolata per i beni di valore significativo).

Occorre fare molta attenzione ai casi di esclusione dall'agevolazione. Non si può applicare l’IVA agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; 
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; 
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori (in tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo).


Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%. Tale regime si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera. 
L'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc). 

L’agevolazione spetta sia nel caso di acquisto diretto da parte del committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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Detrazione fiscale senza bonifico parlante

Hai eseguito per errore un bonifico ordinario invece del cosiddetto "bonifico parlante" e temi di perdere la possibilità di ottenere la detrazione fiscale? Niente panico, ti spiego come risolvere il problema. 

Facciamo una dovuta premessa, illustrando in cosa consiste il bonifico parlante. Tra i vari requisiti requisiti per godere dei bonus fiscali del 50% o del 65%, c'è la modalità di pagamento: il cosiddetto bonifico parlante che deve riportare il codice fiscale del futuro beneficiario della detrazione, quello della ditta destinataria del bonifico e la famosa causale normativa sotto forma di riferimento alla legge istitutiva del bonus. Si tratta dell'articolo 16 bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 numero 917 e s.m.i. per il bonus del 50%, oppure la Legge 296 del 2006 per il bonus del 65%.

Tuttavia nel caso in cui il bonifico sia stato eseguito per via ordinaria, cioè senza indicare i codici fiscali e la causale in modo corretto, è possibile ottenere comunque la detrazione come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 43/E del 18 novembre 2016. La ditta in tali casi deve comunicare che gli importi versati dal contribuente con il relativo bonifico concorreranno (o hanno concorso) alla corretta determinazione del reddito d’impresa. 

Pertanto il contribuente dovrà, in questi casi, chiedere alla ditta che attesti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi bonificati in suo favore verranno inclusi nella contabilità della ditta stessa ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito d’impresa. 

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