Lavori in economia per i contratti pubblici

Con l'entrata in vigore del codice dei contratti - D.lgs. 50/2016 - non è più prevista alcuna disciplina per le procedure in economia. Pertanto, salvo alcune eccezioni per il settore dei beni culturali (articolo 148, comma 7 che prevede l’esecuzione dei lavori in economia nei soli casi di somma urgenza) questa tipologia di affidamenti è inapplicabile. 

Eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori e non previste nel progetto originario sono da ricondurre esclusivamente a queste tipologie: 

  • lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
  • accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
  • ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
  • risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
  • accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.







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Regione Piemonte: tolleranze esecutive

La Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 l’Allegato A, recante “Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»”. 

L'Allegato A viene approvato in attuazione di quanto previsto all’articolo 78 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”), che introduce l’articolo 6 bis (Tolleranze esecutive) nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ("Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

In particolare si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione, le irregolarità esecutive:

a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato;

b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente;

c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%;

d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c);

e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento;

f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da:

1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera;

2. rappresentazione grafica progettuale non in scala;

3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato;

4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato.






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