Vincolo idrogeologico: esonero dall'autorizzazione

Il vincolo idrogeologico in Regione Piemonte è regolato dalla Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45, "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". 

La norma disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo. 

L'articolo 11 della L.R. 45/89 indica i casi di esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione. Non sono soggetti all'autorizzazione:

  • gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade, di ferrovie, di piste agro-silvo-pastorali, sistemi di trasporto pubblico, impianti funiviari e di risalita, erogazione di pubblici servizi;
  • i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale; 
  • i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
  • le opere di cui all' articolo 56, lettera g), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 quali le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purché tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.

L'ultimo punto è particolarmente interessante per tutti gli interventi sugli edifici esistenti e sulle aree di pertinenza. Le opere previste indicate dall'articolo 56, lettera g, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 sono "le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria". Gli interventi previsti sono esclusi dall'autorizzazione se comportano un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.







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