Come versare l'imposta di bollo dell’appaltatore

Se sei arrivato a questa pagina, probabilmente sei un appaltatore e ti manca qualche elemento per poter completare il versamento dell'imposta di bollo dovuta al momento della stipula di un contratto. 

Per prima cosa, ricorda che il versamento può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) che dovresti trovare tra le opzioni del tuo home banking. 

Il sistema è stato concepito per rendere consultabili i versamenti eseguiti correttamente sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Senza entrare nel merito degli importi da versare, che di norma vengono forniti dalla stazione appaltante, i codici tributo che si devono utilizzare (a seconda dei casi) sono questi:

1573 Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1574 Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1575 Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Il codice identificativo da indicare nel modello è 
40 Stazione appaltante
Nella sezione contribuente vanno indicati nel campo codice fiscale il codice fiscale di chi effettua il versamento (appaltatore) e nel campo dati anagrafici i dati anagrafici di chi effettua il versamento (appaltatore). Nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare va indicato il codice fiscale della stazione appaltante. 

Infine la sezione erario ed altro va compilata come segue: 
nel campo tipo inserire la lettera R
nel campo elementi identificativi inserire il codice identificativo di gara (CIG)
nel campo codice inserire uno dei codici tributo dedicati (tipicamente 1573)
nel campo anno di riferimento inserire l’anno di stipula del contratto nel formato AAAA
i campi codice ufficio e codice atto vanno lasciati in bianco





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Validità dell'APE: un anno o dieci anni?

Qual è la validità temporale di un APE? Sempre 10 anni o ci sono casi particolari con durata di un anno? Lo staff SIPEE ha recentemente chiarito le casistiche applicabili agli attestati rilasciati per gli immobili in Piemonte. 

Per dirimere i dubbi in proposito occorre porre attenzione al concetto di Impianto Termico così come definito dal D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1 tricies modificato dal D.lgs 48/2020. Tale definizione include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 si intende per Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. Inoltre, come precisato da ENEA, si definisce Impianto Termico anche un impianto non funzionante ma riattivabile con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente gli apparecchi mobili (condizionatore su ruote, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle, ecc) e quelli destinati alla produzione di ACS asserviti a unità immobiliari residenziali (boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale, ecc). 

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

Fatte queste debite premesse, la validità temporale da attribuire agli APE è riassunta nella tabella seguente: 



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Quando è obbligatorio l'accatastamento?

L'accatastamento deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. 

Ma l'accatastamento è obbligatorio per qualunque manufatto? La risposta è no. Ci viene in aiuto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28

Il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto elenca le fattispecie per le quali l'accatastamento non è obbligatorio

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: 
 a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; 
 b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 
 d) manufatti isolati privi di copertura; 
 e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
 f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 


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