Imposta di successione per i fabbricati rurali
Bonifici per ristrutturazione effettuati prima della pratica edilizia
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è inequivocabile: sì. Di seguito riporto un estratto della Circolare 13/E del 31 maggio 2019 (pagina 272) che chiarisce in modo molto chiaro entro quali limiti sia possibile procedere con pagamenti "in anticipo" anche quando la pratica edilizia non è ancora stata depositata.
La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:
- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
- la messa in regola degli edifici;
- l’acquisto dei materiali;
- la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).
L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 4).
Lavori in economia per i contratti pubblici
Eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori e non previste nel progetto originario sono da ricondurre esclusivamente a queste tipologie:
- lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
- accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
- ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
- risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
- accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
Regione Piemonte: tolleranze esecutive
La Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 l’Allegato A, recante “Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»”.
L'Allegato A viene approvato in attuazione di quanto previsto all’articolo 78 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”), che introduce l’articolo 6 bis (Tolleranze esecutive) nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ("Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
In particolare si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione, le irregolarità esecutive:
a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato;
b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente;
c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%;
d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c);
e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento;
f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da:
1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera;
2. rappresentazione grafica progettuale non in scala;
3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato;
4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato.
Coibentazione del tetto non disperdente
Spese agevolabili al 50%
Come noto, è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Gli interventi per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione sono contenuti in questa tabella esemplificativa.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.
A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
C. I lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l’installazione del corrimano.
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Ristrutturazione pesante
Nel caso esaminato il proprietario dell'immobile ricorreva contro l’ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un’abitazione da parte del Comune, in relazione ai quali era stata presentata una SCIA. L'intervento comportava tra le altre cose la creazione di una copertura piana, con altezza maggiore rispetto al tetto inclinato preesistente.
I giudici del Consiglio di Stato si sono focalizzati sul rispetto della sagoma del fabbricato, anche in considerazione del fatto che l’edificio su cui sono stati realizzati i lavori si trova in area vincolata. Nelle aree sottoposte a vincolo (D.lgs. 42/2004) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare sagoma e volumi preesistenti. In caso contrario l’intervento si qualifica come ristrutturazione pesante e, in quanto tale, necessita del Permesso di Costruire.
I giudici del Consiglio di Stato hanno quindi respinto il ricorso sostenendo che, per la realizzazione dei lavori in area vincolata, il proprietario avrebbe dovuto preliminarmente ottenere il permesso di costruire.
Inoltre è stato sentenziato che per la sopraelevazione in esame, che si qualifica come nuova costruzione, devono essere rispettate le distanze previste dalle norme urbanistiche. Il mantenimento delle distanze preesistenti nello stato di fatto è infatti ammesso solo se l’edificio conserva la stessa sagoma, volumetria e altezza.
I massimali del superbonus
I massimali di spesa sono riassunti dalla Tabella 4 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Le somme indicate come tetto massimo di spesa sono da considerarsi omnicomprensive, pertanto saranno la sommatoria delle spese per l'esecuzione del lavoro, le pertinenti spese tecniche e l'IVA.
Causale bonifico Ecobonus 110%
- la corretta causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
- il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
"A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio."
Bonus verde 2022
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
- i lavori in economia.
- ai proprietari;
- ai nudi proprietari;
- ai titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- ai locatari o comodatari.
Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi
"Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento."
“Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
"L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. - Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. - Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi."
Ogni dubbio in merito è, pertanto, definitivamente fugato.