Per la costruzione delle piscine occorre rispettare l'articolo 889 del Codice Civile, "Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi": "Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali."
La funzione di questa norma è quella di tutelare l'igiene e la sicurezza de confinante. In tal senso le opere, se realizzate ad una distanza inferiore a quella citata dall'articolo in esame, si presume possano rivelarsi pericolose per l'igiene e la sicurezza del vicino.
Tuttavia la giurisprudenza in merito consente di derogare la norma sulle distanze. Infatti il Tar della Campania, con la sentenza 3520/2015, ha chiarito che per la realizzazione di piscine che non superano il livello del terreno non è necessario il rispetto delle distanze dai confini e dalla strada.
Con la citata sentenza, i Giudici precisano che le piscine di modeste dimensioni possono essere considerate a tutti gli effetti un impianto tecnologico al servizio dell’abitazione. Se la piscina e i locali al suo servizio non superano il livello del terreno e non hanno un’altezza maggiore di 2,50 metri, inoltre, non devono essere considerati ai fini volumetrici.