Demolizione senza ricostruzione: permesso di costruire, SCIA, CILA o attività edilizia libera?
Può accadere che il committente voglia procedere alla demolizione di un manufatto, o di una sua porzione, per varie esigenze di carattere funzionale o per evitare che l'esistenza del fabbricato determini una imposizione fiscale. Ci stiamo quindi riferendo al caso di una scelta volontaria e non alla demolizione di manufatti abusivi o difformi dal titolo abilitativo edilizio.
La prima considerazione da fare riguarda la valutazione del carattere storico, artistico e architettonico: occorre verificare che il manufatto non sia soggetto a vincoli che ne impediscano la trasformazione o la demolizione.
Verificata l'assenza di vincolistica sull'immobile, possiamo escludere la necessità di ottenere il Permesso di Costruire per la demolizione. In tal senso si è infatti espressa la II Sezione del TAR del Lazio, con la Sentenza N.03416/2018 di cui riporto uno stralcio significativo: "Ragioni di coerenza giuridica, desumibili, tra l’altro, dalla ratio sottesa alle prescrizioni che regolamentano la trasformazione del territorio, essenzialmente volte ad evitare che quest’ultimo subisca modificazioni incontrollate nel rispetto del “preesistente” (inteso come stato dei luoghi non alterato dall’agere umano) o, comunque, a garantire che quest’ultimo sia soggetto a cambiamenti esclusivamente in stretta aderenza e, dunque, osservanza della disciplina che regolamenta la materia, conducono, peraltro, ad escludere che interventi di mera demolizione di opere già esistenti (ovvero, interventi di demolizione a cui non faccia seguito alcuna ricostruzione), versanti, tra l’altro, in condizioni ormai “fatiscenti” nonché prive di un qualsiasi valore sotto ulteriori profili (quale – ad esempio – quello storico e/o artistico), come nell’ipotesi in trattazione, possano essere annoverati tra gli interventi imponenti il previo rilascio del permesso di costruire e, ancora, tra quelli soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente, attesa la piena idoneità di essi a garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, così come oggetto di tutela da parte del legislatore."
Esclusa l'applicabilità del Permesso di Costruire, potrebbe sorgere il dubbio che la demolizione sia soggetta alla SCIA. Tuttavia, con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale e nella fattispecie la demolizione senza ricostruzione non rientra nell'applicabilità della SCIA.
Anche facendo riferimento al Glossario edilizia libera, non è possibile inquadrare la demolizione tra gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. Non resta pertanto che concludere, applicando il principio di residualità, che la demolizione senza ricostruzione va assoggettata alla presentazione della CILA.