Edilizia libera

Edilizia libera: in questo approfondimento vedremo che tipo di opere riguarda e quali novità sono state introdotte con l'approvazione del Glossario edilizia libera, allegato al Decreto 2 marzo 2018. 

L'edilizia libera consiste nell'insieme di opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In particolare: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004. 

Il regime giuridico dell’attività edilizia libera è regolato dall'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - che indica gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Di seguito l'elenco degli interventi, come modificato dal successivo "Decreto SCIA 2": 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria; 
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale. Il provvedimento, che cancella la CIL, fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi in precedenza non elencati dal D.P.R. 380/01. 

Con il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, si è giunti all'approvazione del Glossario edilizia libera, che identifica in maniera chiara tutti gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. 




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