L'accatastamento deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione.
Ma l'accatastamento è obbligatorio per qualunque manufatto? La risposta è no. Ci viene in aiuto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28.
Il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto elenca le fattispecie per le quali l'accatastamento non è obbligatorio.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;d) manufatti isolati privi di copertura;e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.