Causale bonifico Ecobonus 110%

Il pagamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi di cui al Superbonus deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", dal quale risultino i seguenti elementi:
  • la corretta causale del versamento; 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
In merito alla corretta causale del bonifico, occorre fare riferimento alla norma che ha istituito l’Ecobonus - 110%, pertanto: "Articolo 119 del decreto legge 34/2020".

Sono inoltre ammessi i modelli di bonifico predisposti dalle banche e dalle Poste per le altre detrazioni edilizie, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 24/2020:
"A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.


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Bonus verde 2022

Il bonus verde è un'ottima opportunità per mettere mano al tuo giardino. Introdotto dall'Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017, è stato prorogato anche per il 2022 dalla legge finanziaria.

Consiste nella detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per questi interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi danno diritto all'agevolazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L'importo massimo delle spese detraibili è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Vale a dire che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità quali il bonifico bancario o postale.

La detrazione non spetta per queste spese:
  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo; 
  • i lavori in economia.
In merito al regime IVA, si applica l'aliquota del 22% relativamente ai lavori sul verde, e l'aliquota del 10% sulle eventuali opere di tipo edilizio (palificate in ingegneria naturalistica, recinzioni, aiole in muratura, ecc) a patto che l'intervento sia riferibile alle pertinenze di un immobile abitativo. 

La detrazione spetta: 
  • ai proprietari; 
  • ai nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • ai locatari o comodatari.
La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino all'importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 




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Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi

L'approccio di ENEA al caso della sostituzione con modifica dimensionale dei serramenti, era molto chiaro: 
"Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento."
Pertanto si ritenevano ammissibili lievi modifiche dell'ordine del 2% (tolleranza di cantiere definita dal Testo Unico), nonché modifiche (restringimento) delle bucature conseguenti all'installazione del cappotto esterno o alla posa in opera di un impianto radiante.  
Con la Risposta n. 524 del 30 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del Superbonus in caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ha ammesso:
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
A seguito di questo chiarimento, anche Enea ha adeguato la risposta fornita dall'assistente virtuale "Virglio" presente sul sito web, che adesso risponde in questo modo al quesito:

"L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. - Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. - Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi."

Ogni dubbio in merito è, pertanto, definitivamente fugato. 




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Piemonte: approvate le nuove procedure sismiche con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161

La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.


Con Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR. 


Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.



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