- “denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune”;
- “denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni”;
- “denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili”.
DOCFA: quando è necessario l'elaborato planimetrico
Superbonus: sismabonus, demolizione e ricostruzione con ampliamento
Con la risposta all'interpello 210 del 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico possono accedere al Superbonus 110%, con le modalità di seguito esposte.
In primo luogo l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli edifici collabenti possono ottenere il Sismabonus - anche se totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito - in quanto assimilabili a edifici esistenti. Come già noto, al termine dei lavori l'edificio deve rientrare in una categoria catastale residenziale, con l'esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9.
In relazione alla fattispecie della demolizione e ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/E, che ha precisato come l'agevolazione spetti anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che qui si riporta per chiarezza: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".
La qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo (tipicamente il permesso di costruire o la SCIA) che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
L’Agenzia ha infine chiarito che per l'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Per il caso esposto nell'interpello, che consisteva nell'accorpamento di tre unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate precisa che il limite di spesa:
- per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
- per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Definizione di unità funzionalmente indipendenti
La definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti dotate di accessi autonomi dall’esterno è particolarmente importante ai fini dell'accesso ai benefici dell'ecobonus.
L'art.119 della Legge 77/2020, infatti, stabilisce che possono accedere alla detrazione anche le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La norma, come peraltro ribadito dalla successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E, stabilisce che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
La definizione è stata meglio precisata dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge n.178 del 2020 (legge di bilancio 2021) secondo la quale un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Infine la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020 ha precisato che: "La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile."
Per la definizione di accesso autonomo dall'esterno occorre fare riferimento alla già citata circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E: "un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".
Tale definizione è stata ulteriormente chiarita dal Decreto Agosto e dalla già citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020, che ha ulteriormente specificato che l’accesso è autonomo quando avviene:
- da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà;
- da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada;
- da terreno di utilizzo non esclusivo.
Difformità costruttive e tolleranze di cantiere
- altezza del fabbricato;
- distacchi, distanze tra fabbricati, distanze dalle strade;
- cubatura e volumetria;
- superfici coperte;
- ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
- nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie;
- con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti per il trasferimento di diritti reali.
Bonus verde 2021: come funziona
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
- i lavori in economia.