Difformità costruttive e tolleranze di cantiere

Il concetto di tolleranze costruttive è stato esteso dalla Legge 120/2020 (legge semplificazioni) che ha aggiunto al d.p.r. 380/2001 il nuovo articolo 34-bis. 

Viene esteso il concetto di tolleranze costruttive alle irregolarità geometriche e alle modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché alla diversa collocazione degli impianti e opere interne

Confermata la tolleranza massima del 2% tra quanto rappresentato negli elaborati progettuali e quanto realmente costruito, per i seguenti indicatori: 
  • altezza del fabbricato;
  • distacchi, distanze tra fabbricati, distanze dalle strade;
  • cubatura e volumetria;
  • superfici coperte;
  • ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

Le irregolarità geometriche degli edifici di minima entità, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti, la diversa collocazione delle opere interne, qualora eseguite durante i lavori, non comportano sanzioni e violazione delle norme, purché siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 

Le sopra citate irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e le opere interne realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, possono essere dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili: 
  • nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie; 
  • con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti per il trasferimento di diritti reali.

Di seguito il testo del nuovo articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001: 


Art. 34-bis 
(Tolleranze costruttive).

1.  Il  mancato  rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio 2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici di minima entità, nonché la  diversa  collocazione  di  impianti  e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilità dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 
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