Superbonus: sismabonus, demolizione e ricostruzione con ampliamento

Con la risposta all'interpello 210 del 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico possono accedere al Superbonus 110%, con le modalità di seguito esposte. 

In primo luogo l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli edifici collabenti possono ottenere il Sismabonus - anche se totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito - in quanto assimilabili a edifici esistenti. Come già noto, al termine dei lavori l'edificio deve rientrare in una categoria catastale residenziale, con l'esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9.

In relazione alla fattispecie della demolizione e ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/E, che ha precisato come l'agevolazione spetti anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che qui si riporta per chiarezza: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

La qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo (tipicamente il permesso di costruire o la SCIA) che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. 

L’Agenzia ha infine chiarito che per l'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. 

Per il caso esposto nell'interpello, che consisteva nell'accorpamento di tre unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate precisa che il limite di spesa

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
  • per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. 


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