L'accatastamento della piscina è sempre obbligatorio? In linea generale occorre fare una distinzione tra le piscine interrate e piscine fuori terra, di norma smontabili o di tipo gonfiabile. Per le prime, vige l'obbligo di accatastamento.
L'
introduzione in mappa della geometria della piscina dovrà essere eseguito con la procedura Pregeo. Il contorno dovrà essere definito in
linea rossa tratteggiata. Per le piscine con superficie maggiore di 20 metri quadrati si dovrà procedere mediante rilievo conforme alla
Circolare 2/88, individuando il triangolo di punti fiduciali in cui ricade l'area da rilevare. In caso di piscine con superficie inferiore ai 20 metri quadrati si potrà procedere in deroga alla suddetta circolare.
La piscina pertinenziale ad una abitazione va inoltre rappresentata nella planimetria catastale dell’unità immobiliare o, se si tratta di una piscina comune a più unità immobiliari, nell’elaborato planimetrico. Diverso il caso delle piscine di tipo pubblico o aperto al pubblico relative a strutture sportive o attività ricettive. In tal caso si deve fare riferimento alle categorie catastali C/4 (fabbricato o locale per esercizi sportivi senza fine di lucro) ovvero D/6 (fabbricato o locale per esercizi sportivi con fine di lucro).
Argomento a parte, pur se connesso all'attribuzione della categoria catastale, è quello dell'influenza della presenza di una piscina sull'accertamento della condizione di abitazione non di lusso. Tale fattispecie ha importanti conseguenze non solo censuarie (categoria attribuita e rendita), ma anche di tipo fiscale (in caso di trasferimento dell'immobile e di tassazione della prima casa). Per questo argomento si rimanda a un articolo a parte, dedicato al concetto di abitazione di lusso.