Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

L'elenco degli interventi e delle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica è stato definito con il D.P.R. 31 del 2017, in vigore dal 6 aprile 2017. 

Il provvedimento ha allargato il numero di interventi che sono considerati a "impatto zero" in termini di effetti sul paesaggio, quindi esclusi dalla necessità di una autorizzazione da parte degli organi competenti. Tali interventi sono puntualmente elencati nell'Allegato A del predetto decreto. 

Il decreto definisce altre quattro tipologie di intervento, normalmente soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata (queste ultime tutte elencate nell'Allegato B), che possono essere considerate escluse dalla richiesta di autorizzazione a determinate condizioni. Si tratta delle tipologie di intervento di cui ai punti B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'allegato B, che divengono "libere" se il provvedimento di vincolo o il piano del paesaggio contengono specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.

Tali interventi sono: 
  • quelli necessari per il superamento di barriere architettoniche, gli ascensori esterni, i manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
  • le opere di urbanizzazione primaria; 
  • le verande e le strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
  • la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei.







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