DOCFA: quando è necessario l'elaborato planimetrico

La Direzione Centrale ha emesso un documento contenente chiarimenti in merito alla obbligatorietà della predisposizione dell’Elaborato Planimetrico nella presentazione di dichiarazioni di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939.

L’elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni (originariamente introdotto con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984), con obbligo di presentazione per le sole dichiarazioni di nuova costruzione, è un elaborato tecnico redatto per ogni piano del fabbricato, al fine di rappresentare graficamente “il perimetro dell’edificato, le porzioni comuni, la suddivisione delle aree scoperte ed infine gli accessi alle singole unità immobiliari”. 

Successivamente, e in particolare con la circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 è stato specificato che l'elaborato planimetrico è obbligatorio nei seguenti casi:

  • “denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune”;
  • “denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni”;
  • “denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili”.
La successiva nota prot. 17471 del 2010 ha precisato che “nella variazione, l’elaborato planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare oggetto di dichiarazione ed al piano interessato, quando siano da definire beni comuni non censibili, ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F”.

Nel caso di dichiarazioni di variazione di immobili non caratterizzati da una modifica nella forma delle singole unità interessate (variazioni di toponomastica, variazioni di identificativo, ultimazione lavori, diversa distribuzione degli spazi interni) non è necessaria la presentazione di un nuovo elaborato planimetrico. Lo stesso dicasi nel caso di variazione per divisione di unità immobiliare in due o più unità entro fabbricato con parti comuni censibili e/o non censibili, non interessate dalla dichiarazione. 

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