Superbonus e imprenditori agricoli

Con la Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la fattispecie del Superbonus nel caso il richiedente sia imprenditore agricolo. 

Possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. 

I predetti soggetti possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. 

Il legislatore, infatti, ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.




Condividi:

Gli interventi di recupero secondo la Legge 457/78

Il Titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) introduce all'articolo 31 la definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 




 
Condividi:

Contributi per la sostituzione di stufe e caldaie a biomassa legnosa

La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 442/A1602B del 9 luglio 2021 il "Bando per il cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt." in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14-3403 del 18 giugno 2021.

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione di generatori alimentati a biomassa legnosa obsoleti  con generatori di calore certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt.

Beneficiari del contributo economico saranno i cittadini residenti in Piemonte, proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il contributo e che da essi vengono utilizzate come abitazione principale. Al momento della presentazione della domanda occorre dimostrare di avere ottenuto il contributo da “Conto termico”.

In particolare, è previsto un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di stufe e termocamini appartenenti alla classe 5 Stelle, 3.000 euro per l’acquisto di caldaie, appartenenti sempre alla classe 5 Stelle.

Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 20 luglio 2021 fino alle ore 12.00 dell’ 1 settembre 2023 (fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la disponibilità delle risorse assegnate al bando), esclusivamente compilando il modulo telematico disponibile in Servizi Online Regione Piemonte. 







Condividi:

Naviga nel sito

Proponi un argomento

Nome

Email *

Messaggio *