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Imposta di successione per i fabbricati rurali

Con la Risoluzione N.207/E del 6 agosto 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento applicabile ai fabbricati rurali in termini di imposta sulle successioni e donazioni, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione di successione. 


L'Agenzia delle Entrate precisa che la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite. Il fabbricato, pertanto, assume autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui ai predetti commi 3 e 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 per il riconoscimento della sua ruralità. 

Per quanto illustrato, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del quadro B del modello 4 della dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale del fabbricato rurale mentre il valore imponibile da denunciare è pari a zero

Si ritiene, altresì, opportuno indicare, nello spazio della dichiarazione di successione riservato alle note, che si tratta di fabbricati per i quali ricorrono le condizioni di ruralità previste dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993. 




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Quando si paga l'imposta di successione

L'imposta sulle successioni non è sempre dovuta, e il suo ammontare dipende dal grado di parentela del singolo erede con il decuius. Ma l'imposta di successione non è l'unica imposta dovuta in caso di successione ereditaria. 

Intanto occorre ricordare che la presentazione della dichiarazione di successione è sempre obbligatoria se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari. Tale obbligo è escluso esclusivamente se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro di valore e in esso non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

Quando nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili e diritti reali immobiliari sono dovute le imposte ipotecarie e catastali nella misura, rispettivamente, del 2% e dell'1% del valore degli immobili, con un minimo di 200 euro per ciascuna imposta.

Fatte queste debite premesse, possiamo analizzare le modalità di calcolo dell'imposta di successione.  Essa è dovuta dagli eredi e dai legatari in maniera proporzionale al grado di parentela o di affinità del singolo erede o legatario. La norma prevede le seguenti aliquote, da applicare all'intero asse ereditario (pro quota, cioè nella misura spettante a ciascun erede) comprensivo di crediti, titoli, azioni, obbligazioni ecc:
  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (vale a dire genitori e figli), con una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun erede;
  • 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 euro per ciascun erede;
  • 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza applicazione di alcuna franchigia);
  • 8% per le altre persone (senza applicazione di alcuna franchigia).


Nel caso di erede portatore di handicap grave (riconosciuto tale ai sensi della legge 104/1992) l’imposta si applica sulla quota eccedente la franchigia di 1.500.000 euro.

A differenza delle imposte ipotecaria e catastale, che assieme alle tasse accessorie ed ai tributi speciali vanno auto-liquidate contestualmente alla presentazione della dichiarazione, l'imposta di successione viene liquidata dall'Agenzia delle Entrate e notificata singolarmente a ciascun erede. 

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Cos'è la rappresentazione

L’istituto della rappresentazione è regolamentato dall'articolo 467 del Codice Civile: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nelle successioni testamentarie quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”

La rappresentazione opera con lo stesso meccanismo sia nella successione legittima sia in quella testamentaria; ha luogo all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. 

La rappresentazione ha luogo: 
  • in linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, 
  • in linea retta, a favore dei dei discendenti dei figli naturali del defunto 
  • in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius.


I presupposti che danno vita all'istituto della rappresentazione sono i seguenti:
  • la premorienza (colui che dovrebbe essere chiamato all'eredità muore prima del  de cuius);
  • la rinuncia (il chiamato all'eredità rinuncia e la sua quota di eredità viene attribuita ai suoi discendenti);
  • la co-morienza (due o più chiamati muoiono nello stesso istante);
  • l’indegnità (qualora il chiamato all'eredità venga dichiarato indegno e di conseguenza escluso dalla successione);
  • la morte presunta


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