L’istituto della rappresentazione è regolamentato dall'articolo 467 del Codice Civile: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nelle successioni testamentarie quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
La rappresentazione opera con lo stesso meccanismo sia nella successione legittima sia in quella testamentaria; ha luogo all'infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo:
- in linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi,
- in linea retta, a favore dei dei discendenti dei figli naturali del defunto
- in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius.
I presupposti che danno vita all'istituto della rappresentazione sono i seguenti:
- la premorienza (colui che dovrebbe essere chiamato all'eredità muore prima del de cuius);
- la rinuncia (il chiamato all'eredità rinuncia e la sua quota di eredità viene attribuita ai suoi discendenti);
- la co-morienza (due o più chiamati muoiono nello stesso istante);
- l’indegnità (qualora il chiamato all'eredità venga dichiarato indegno e di conseguenza escluso dalla successione);
- la morte presunta.