IVA agevolata per i beni di valore significativo

Il caso dei beni di valore significativo crea sempre dubbi e incertezze, in relazione al calcolo della quota corretta di tale fornitura per la quale è ammessa l'applicazione dell'IVA ridotta al 10%. La procedura può sembrare complicata, ma è più semplice di quanto possa sembrare. 

Sui beni ceduti nell'ambito del contratto di appalto, come noto, si può applicare l’aliquota agevolata. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, ferma restando l'applicazione dell’aliquota del 10% sulla prestazione, la stessa si applica anche alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L'Agenzia delle Entrate ha da tempo chiarito tale fattispecie con questo esempio, molto chiaro. 
a) costo totale dell’intervento: 10.000 euro
b) costo per la prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
c) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro
L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo
dei beni significativi (a – c = 10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

Quali sono i beni di valore significativo? Sono stati individuati dal Decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.


Come si applica l'IVA quando per l'installazione di beni di valore significativo vengono utilizzati dei materiali di consumo? La Legge di Bilancio 2018 ci viene in aiuto, fornendo un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni. In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%. Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

La fattura emessa da chi realizza l’intervento di installazione dei beni di valore significativo deve specificare, oltre all'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi forniti con lo stesso intervento.

Per maggiori informazioni sull'applicazione dell'IVA agevolata in edilizia puoi consultare il mio articolo IVA agevolata per i lavori edili.

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