IVA agevolata per i lavori edili

Hai eseguito dei lavori edili e vuoi capire in che termini puoi richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta? Andiamo con ordine. 

In generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile usufruire dell'aliquota IVA ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Le modalità di applicazione dell'IVA agevolata sono differenti se i lavori consistono nella manutenzione (ordinaria e straordinaria) o se rientrano nell'ambito di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Analizziamo separatamente le due fattispecie. 

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'IVA ridotta al 10%. Sulla cessione di beni, l’aliquota agevolata si applica solo se questi vengono ceduti nell'ambito del contratto di appalto. 
In altre parole, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica sulla manodopera e sui materiali se questi sono compresi nell'appalto. 

Nel caso dei cosiddetti beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza) l’IVA ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, al netto del valore dei beni stessi (se vuoi approfondire questo argomento puoi consultare il mio articolo IVA agevolata per i beni di valore significativo).

Occorre fare molta attenzione ai casi di esclusione dall'agevolazione. Non si può applicare l’IVA agevolata al 10%:
  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; 
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; 
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori (in tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo).


Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%. Tale regime si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera. 
L'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc). 

L’agevolazione spetta sia nel caso di acquisto diretto da parte del committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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