Superbonus e imprenditori agricoli

Con la Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la fattispecie del Superbonus nel caso il richiedente sia imprenditore agricolo. 

Possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda. 

I predetti soggetti possono fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. 

Il legislatore, infatti, ha inteso precisare che il Superbonus spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.




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Gli interventi di recupero secondo la Legge 457/78

Il Titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) introduce all'articolo 31 la definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 




 
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Contributi per la sostituzione di stufe e caldaie a biomassa legnosa

La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 442/A1602B del 9 luglio 2021 il "Bando per il cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt." in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14-3403 del 18 giugno 2021.

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione di generatori alimentati a biomassa legnosa obsoleti  con generatori di calore certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt.

Beneficiari del contributo economico saranno i cittadini residenti in Piemonte, proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il contributo e che da essi vengono utilizzate come abitazione principale. Al momento della presentazione della domanda occorre dimostrare di avere ottenuto il contributo da “Conto termico”.

In particolare, è previsto un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di stufe e termocamini appartenenti alla classe 5 Stelle, 3.000 euro per l’acquisto di caldaie, appartenenti sempre alla classe 5 Stelle.

Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 20 luglio 2021 fino alle ore 12.00 dell’ 1 settembre 2023 (fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la disponibilità delle risorse assegnate al bando), esclusivamente compilando il modulo telematico disponibile in Servizi Online Regione Piemonte. 







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Vincolo idrogeologico: esonero dall'autorizzazione

Il vincolo idrogeologico in Regione Piemonte è regolato dalla Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45, "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". 

La norma disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo. 

L'articolo 11 della L.R. 45/89 indica i casi di esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione. Non sono soggetti all'autorizzazione:

  • gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, di strade, di ferrovie, di piste agro-silvo-pastorali, sistemi di trasporto pubblico, impianti funiviari e di risalita, erogazione di pubblici servizi;
  • i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i miglioramenti forestali, i lavori e le opere pubbliche di sistemazione di frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale; 
  • i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
  • le opere di cui all' articolo 56, lettera g), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 quali le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, purché tutti i predetti interventi comportino un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.

L'ultimo punto è particolarmente interessante per tutti gli interventi sugli edifici esistenti e sulle aree di pertinenza. Le opere previste indicate dall'articolo 56, lettera g, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 sono "le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell'uso, all'edificio principale e alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria". Gli interventi previsti sono esclusi dall'autorizzazione se comportano un volume di scavo inferiore a cinquanta metri cubi.







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Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

L'elenco degli interventi e delle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica è stato definito con il D.P.R. 31 del 2017, in vigore dal 6 aprile 2017. 

Il provvedimento ha allargato il numero di interventi che sono considerati a "impatto zero" in termini di effetti sul paesaggio, quindi esclusi dalla necessità di una autorizzazione da parte degli organi competenti. Tali interventi sono puntualmente elencati nell'Allegato A del predetto decreto. 

Il decreto definisce altre quattro tipologie di intervento, normalmente soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata (queste ultime tutte elencate nell'Allegato B), che possono essere considerate escluse dalla richiesta di autorizzazione a determinate condizioni. Si tratta delle tipologie di intervento di cui ai punti B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'allegato B, che divengono "libere" se il provvedimento di vincolo o il piano del paesaggio contengono specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.

Tali interventi sono: 
  • quelli necessari per il superamento di barriere architettoniche, gli ascensori esterni, i manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
  • le opere di urbanizzazione primaria; 
  • le verande e le strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
  • la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei.







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Demolizione senza ricostruzione

Demolizione senza ricostruzione: permesso di costruire, SCIA, CILA o attività edilizia libera? 

Può accadere che il committente voglia procedere alla demolizione di un manufatto, o di una sua porzione, per varie esigenze di carattere funzionale o per evitare che l'esistenza del fabbricato determini una imposizione fiscale. Ci stiamo quindi riferendo al caso di una scelta volontaria e non alla demolizione di manufatti abusivi o difformi dal titolo abilitativo edilizio. 

La prima considerazione da fare riguarda la valutazione del carattere storico, artistico e architettonico: occorre verificare che il manufatto non sia soggetto a vincoli che ne impediscano la trasformazione o la demolizione. 

Verificata l'assenza di vincolistica sull'immobile, possiamo escludere la necessità di ottenere il Permesso di Costruire per la demolizione. In tal senso si è infatti espressa la II Sezione del TAR del Lazio, con la Sentenza N.03416/2018 di cui riporto uno stralcio significativo: "Ragioni di coerenza giuridica, desumibili, tra l’altro, dalla ratio sottesa alle prescrizioni che regolamentano la trasformazione del territorio, essenzialmente volte ad evitare che quest’ultimo subisca modificazioni incontrollate nel rispetto del “preesistente” (inteso come stato dei luoghi non alterato dall’agere umano) o, comunque, a garantire che quest’ultimo sia soggetto a cambiamenti esclusivamente in stretta aderenza e, dunque, osservanza della disciplina che regolamenta la materia, conducono, peraltro, ad escludere che interventi di mera demolizione di opere già esistenti (ovvero, interventi di demolizione a cui non faccia seguito alcuna ricostruzione), versanti, tra l’altro, in condizioni ormai “fatiscenti” nonché prive di un qualsiasi valore sotto ulteriori profili (quale – ad esempio – quello storico e/o artistico), come nell’ipotesi in trattazione, possano essere annoverati tra gli interventi imponenti il previo rilascio del permesso di costruire e, ancora, tra quelli soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente, attesa la piena idoneità di essi a garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, così come oggetto di tutela da parte del legislatore."

Esclusa l'applicabilità del Permesso di Costruire, potrebbe sorgere il dubbio che la demolizione sia soggetta alla SCIA. Tuttavia, con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale e nella fattispecie la demolizione senza ricostruzione non rientra nell'applicabilità della SCIA

Anche facendo riferimento al Glossario edilizia libera, non è possibile inquadrare la demolizione tra gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. Non resta pertanto che concludere, applicando il principio di residualità, che la demolizione senza ricostruzione va assoggettata alla presentazione della CILA






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Edilizia libera

Edilizia libera: in questo approfondimento vedremo che tipo di opere riguarda e quali novità sono state introdotte con l'approvazione del Glossario edilizia libera, allegato al Decreto 2 marzo 2018. 

L'edilizia libera consiste nell'insieme di opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In particolare: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004. 

Il regime giuridico dell’attività edilizia libera è regolato dall'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - che indica gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Di seguito l'elenco degli interventi, come modificato dal successivo "Decreto SCIA 2": 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria; 
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale. Il provvedimento, che cancella la CIL, fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi in precedenza non elencati dal D.P.R. 380/01. 

Con il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, si è giunti all'approvazione del Glossario edilizia libera, che identifica in maniera chiara tutti gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. 




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Accatastamento piscina: procedura e casistiche

L'accatastamento della piscina è sempre obbligatorio? In linea generale occorre fare una distinzione tra le piscine interrate e piscine fuori terra, di norma smontabili o di tipo gonfiabile. Per le prime, vige l'obbligo di accatastamento. 

L'introduzione in mappa della geometria della piscina dovrà essere eseguito con la procedura Pregeo. Il contorno dovrà essere definito in linea rossa tratteggiata. Per le piscine con superficie maggiore di 20 metri quadrati si dovrà procedere mediante rilievo conforme alla Circolare 2/88, individuando il triangolo di punti fiduciali in cui ricade l'area da rilevare. In caso di piscine con superficie inferiore ai 20 metri quadrati si potrà procedere in deroga alla suddetta circolare. 

La piscina pertinenziale ad una abitazione va inoltre rappresentata nella planimetria catastale dell’unità immobiliare o, se si tratta di una piscina comune a più unità immobiliari, nell’elaborato planimetrico. Diverso il caso delle piscine di tipo pubblico o aperto al pubblico relative a strutture sportive o attività ricettive. In tal caso si deve fare riferimento alle categorie catastali C/4 (fabbricato o locale per esercizi sportivi senza fine di lucro) ovvero D/6 (fabbricato o locale per esercizi sportivi con fine di lucro). 

Argomento a parte, pur se connesso all'attribuzione della categoria catastale, è quello dell'influenza della presenza di una piscina sull'accertamento della condizione di abitazione non di lusso. Tale fattispecie ha importanti conseguenze non solo censuarie (categoria attribuita e rendita), ma anche di tipo fiscale (in caso di trasferimento dell'immobile e di tassazione della prima casa). Per questo argomento si rimanda a un articolo a parte, dedicato al concetto di abitazione di lusso


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DOCFA: quando è necessario l'elaborato planimetrico

La Direzione Centrale ha emesso un documento contenente chiarimenti in merito alla obbligatorietà della predisposizione dell’Elaborato Planimetrico nella presentazione di dichiarazioni di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939.

L’elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni (originariamente introdotto con la circolare n. 2 del 20 gennaio 1984), con obbligo di presentazione per le sole dichiarazioni di nuova costruzione, è un elaborato tecnico redatto per ogni piano del fabbricato, al fine di rappresentare graficamente “il perimetro dell’edificato, le porzioni comuni, la suddivisione delle aree scoperte ed infine gli accessi alle singole unità immobiliari”. 

Successivamente, e in particolare con la circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 è stato specificato che l'elaborato planimetrico è obbligatorio nei seguenti casi:

  • “denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune”;
  • “denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni”;
  • “denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili”.
La successiva nota prot. 17471 del 2010 ha precisato che “nella variazione, l’elaborato planimetrico deve essere predisposto, obbligatoriamente, nel caso in cui non fosse presente in precedenza, limitatamente alla rappresentazione della parte immobiliare oggetto di dichiarazione ed al piano interessato, quando siano da definire beni comuni non censibili, ovvero, parti immobiliari da censire in una delle categorie del gruppo F”.

Nel caso di dichiarazioni di variazione di immobili non caratterizzati da una modifica nella forma delle singole unità interessate (variazioni di toponomastica, variazioni di identificativo, ultimazione lavori, diversa distribuzione degli spazi interni) non è necessaria la presentazione di un nuovo elaborato planimetrico. Lo stesso dicasi nel caso di variazione per divisione di unità immobiliare in due o più unità entro fabbricato con parti comuni censibili e/o non censibili, non interessate dalla dichiarazione. 

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Superbonus: sismabonus, demolizione e ricostruzione con ampliamento

Con la risposta all'interpello 210 del 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico possono accedere al Superbonus 110%, con le modalità di seguito esposte. 

In primo luogo l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli edifici collabenti possono ottenere il Sismabonus - anche se totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito - in quanto assimilabili a edifici esistenti. Come già noto, al termine dei lavori l'edificio deve rientrare in una categoria catastale residenziale, con l'esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9.

In relazione alla fattispecie della demolizione e ricostruzione, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare 24/E, che ha precisato come l'agevolazione spetti anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che qui si riporta per chiarezza: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana".

La qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo (tipicamente il permesso di costruire o la SCIA) che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. 

L’Agenzia ha infine chiarito che per l'individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. 

Per il caso esposto nell'interpello, che consisteva nell'accorpamento di tre unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate precisa che il limite di spesa

  • per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
  • per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. 


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Definizione di unità funzionalmente indipendenti

La definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti dotate di accessi autonomi dall’esterno è particolarmente importante ai fini dell'accesso ai benefici dell'ecobonus. 

L'art.119 della Legge 77/2020, infatti, stabilisce che possono accedere alla detrazione anche le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La norma, come peraltro ribadito dalla successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E, stabilisce che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La definizione è stata meglio precisata dall'articolo 1, comma 66, lettera b), della Legge n.178 del 2020 (legge di bilancio 2021) secondo la quale un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 

  • impianti per l'approvvigionamento idrico; 
  • impianti per il gas; 
  • impianti per l'energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale. 

Infine la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020 ha precisato che: "La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazionenon rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile."

Per la definizione di accesso autonomo dall'esterno occorre fare riferimento alla già citata circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E"un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva". 

Tale definizione è stata ulteriormente chiarita dal Decreto Agosto e dalla già citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 22 dicembre 2020, che ha ulteriormente specificato che l’accesso è autonomo quando avviene: 

  • da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà
  • da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada; 
  • da terreno di utilizzo non esclusivo.

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Difformità costruttive e tolleranze di cantiere

Il concetto di tolleranze costruttive è stato esteso dalla Legge 120/2020 (legge semplificazioni) che ha aggiunto al d.p.r. 380/2001 il nuovo articolo 34-bis. 

Viene esteso il concetto di tolleranze costruttive alle irregolarità geometriche e alle modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché alla diversa collocazione degli impianti e opere interne

Confermata la tolleranza massima del 2% tra quanto rappresentato negli elaborati progettuali e quanto realmente costruito, per i seguenti indicatori: 
  • altezza del fabbricato;
  • distacchi, distanze tra fabbricati, distanze dalle strade;
  • cubatura e volumetria;
  • superfici coperte;
  • ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

Le irregolarità geometriche degli edifici di minima entità, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti, la diversa collocazione delle opere interne, qualora eseguite durante i lavori, non comportano sanzioni e violazione delle norme, purché siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 

Le sopra citate irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e le opere interne realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, possono essere dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili: 
  • nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie; 
  • con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti per il trasferimento di diritti reali.

Di seguito il testo del nuovo articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001: 


Art. 34-bis 
(Tolleranze costruttive).

1.  Il  mancato  rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni  altro  parametro  delle  singole  unita'  immobiliari  non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1,  limitatamente  agli  immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo  22  gennaio 2004,  n.  42,  costituiscono   inoltre   tolleranze   esecutive   le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli  edifici di minima entità, nonché la  diversa  collocazione  di  impianti  e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione  di  titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non  pregiudichino  l'agibilità dell'immobile. 
  3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1  e  2  realizzate  nel corso di precedenti interventi edilizi,  non  costituendo  violazioni edilizie,  sono   dichiarate   dal   tecnico   abilitato,   ai   fini dell'attestazione  dello  stato  legittimo  degli   immobili,   nella modulistica relativa a nuove istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata  allegata  agli atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o   costituzione,   ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

 
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Bonus verde 2021: come funziona

Il bonus verde è un'ottima opportunità per mettere mano al tuo giardino. Introdotto dall'Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017, è stato prorogato per il 2021 dall'articolo Articolo 1, comma 76 della Legge n. 178/2020.

Consiste nella detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per questi interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi danno diritto all'agevolazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L'importo massimo delle spese detraibili è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Vale a dire che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità quali il bonifico bancario o postale.

La detrazione non spetta per queste spese:
  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo; 
  • i lavori in economia.
In merito al regime IVA, si applica l'aliquota del 22% relativamente ai lavori sul verde, e l'aliquota del 10% sulle eventuali opere di tipo edilizio (palificate in ingegneria naturalistica, recinzioni, aiole in muratura, ecc) a patto che l'intervento sia riferibile alle pertinenze di un immobile abitativo. 




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Scadenze IMU 2021

Le scadenze per il pagamento dell'imposta unica comunale (IUC) - di cui l’IMU era parte insieme alla Tasi (tributo per servizi indivisibili) - dovuta per il 2021 sono le seguenti:
- entro il 16 giugno 2021 pagamento della prima rata;
- entro il 16 dicembre 2018 pagamento della seconda rata.

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Agevolazioni fiscali: modulistica e normativa


In questa sezione è possibile trovare la documentazione, la normativa, le circolari e le risposte agli interpelli relativi all'argomento Agevolazioni fiscali. Tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito. 
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Superbonus per immobili in comodato d'uso

Vorresti usufruire dell'opportunità fornita dal Superbonus ma la casa in cui risiedi è di proprietà dei genitori. Nessun problema: puoi usufruire delle agevolazioni a patto che esista un titolo registrato che attesti la detenzione dell'immobile. 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 327 del 2020, ha chiarito che in caso di immobile ceduto in comodato d'uso gratuito, il comodatario persona fisica che sostiene le spese ha diritto a usufruire delle detrazioni Superbonus.

La risposta all'interpello richiama i contenuti della circolare 8 agosto 2020 n.24/E nella quale è stato precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari, devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.


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Costruzioni in zona sismica: modulistica e normativa


In questa sezione è possibile trovare la documentazione, la normativa, le circolari e la modulistica relativi all'argomento normativa sismica. Tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito. 

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Catasto: modulistica e normativa


In questa sezione è possibile trovare la documentazione, la normativa, le circolari e le risposte agli interpelli relativi all'argomento Catasto. Tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito. 

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Superbonus: modulistica e normativa


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Urbanistica: modulistica e normativa


In questa sezione è possibile trovare la documentazione, la normativa, le circolari e le risposte agli interpelli relativi all'argomento Urbanistica. Tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito. 
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Acque bianche e acque nere

Spesso si sente parlare di acque bianche, acque grigie, acque nere. Ma è davvero chiara e condivisa questa classificazione? Vediamo le differenze. 


Le acque bianche sono quelle di origine naturale ed eventualmente utilizzate allo stato naturale. In generale sono acque bianche quelle meteoriche che per dilavamento provengono dalle aree aperte impermeabilizzate (strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc), le acque che vengono utilizzate per il lavaggio delle strade, le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali e produttive. 

Per acque nere si intendono quelle provenienti da scarichi e riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico. In generale sono considerate acque nere:
  • gli scarichi industriali;
  • gli scarichi dei wc;
  • quelle provenienti dalle docce, vasche da bagno, lavabo o bidet
  • gli scarichi provenienti dalle cucine e dalle lavanderie. 

Si usa poi definire acque grigie quel sottoinsieme delle acque nere provenienti da docce, vasche, lavabi e bidet nonché da lavelli e lavastoviglie, lavatrici e lavabi delle lavanderie. Sono acque che in generale contengono un carico significativo di sostanze grasse. 

Infine è possibile imbattersi nella definizione di acque bionde, riferendosi a quelle quelle provenienti dalle docce, vasche da bagno, lavabo o bidet che per definizione non contengono un carico significativo di sostanze grasse. 

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