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Validità dell'APE: un anno o dieci anni?

Qual è la validità temporale di un APE? Sempre 10 anni o ci sono casi particolari con durata di un anno? Lo staff SIPEE ha recentemente chiarito le casistiche applicabili agli attestati rilasciati per gli immobili in Piemonte. 

Per dirimere i dubbi in proposito occorre porre attenzione al concetto di Impianto Termico così come definito dal D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1 tricies modificato dal D.lgs 48/2020. Tale definizione include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 si intende per Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. Inoltre, come precisato da ENEA, si definisce Impianto Termico anche un impianto non funzionante ma riattivabile con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente gli apparecchi mobili (condizionatore su ruote, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle, ecc) e quelli destinati alla produzione di ACS asserviti a unità immobiliari residenziali (boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale, ecc). 

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

Fatte queste debite premesse, la validità temporale da attribuire agli APE è riassunta nella tabella seguente: 



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Nuova modulistica prevenzione incendi

La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con circolare prot. 739 del 19 gennaio 2023 ha trasmesso il decreto direttoriale n.1 del 16.01.2023 recante in allegato la modulistica aggiornata di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. 

La modulistica aggiornata da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023, è disponibile on-line a questo link





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Lavori in economia per i contratti pubblici

Con l'entrata in vigore del codice dei contratti - D.lgs. 50/2016 - non è più prevista alcuna disciplina per le procedure in economia. Pertanto, salvo alcune eccezioni per il settore dei beni culturali (articolo 148, comma 7 che prevede l’esecuzione dei lavori in economia nei soli casi di somma urgenza) questa tipologia di affidamenti è inapplicabile. 

Eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori e non previste nel progetto originario sono da ricondurre esclusivamente a queste tipologie: 

  • lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
  • accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
  • ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
  • risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
  • accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.







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Regione Piemonte: tolleranze esecutive

La Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 l’Allegato A, recante “Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»”. 

L'Allegato A viene approvato in attuazione di quanto previsto all’articolo 78 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”), che introduce l’articolo 6 bis (Tolleranze esecutive) nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ("Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

In particolare si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione, le irregolarità esecutive:

a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato;

b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente;

c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%;

d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c);

e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento;

f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da:

1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera;

2. rappresentazione grafica progettuale non in scala;

3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato;

4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato.






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Piemonte: approvate le nuove procedure sismiche con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161

La Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.


Con Determinazione dirigenziale 12 gennaio 2022, n. 29 sono state approvate le relative modalità attuative, con specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione dell’ufficio tecnico regionale (UTR) e le aree territoriali di competenza, l'aggiornamento dei contenuti della modulistica regionale e la definizione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli da parte degli stessi UTR. 


Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022.



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Contributi per la sostituzione di stufe e caldaie a biomassa legnosa

La Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 442/A1602B del 9 luglio 2021 il "Bando per il cofinanziamento di interventi effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati alla sostituzione di generatori a biomassa legnosa di potenza inferiore a 35 kWt." in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14-3403 del 18 giugno 2021.

Obiettivo del bando è quello di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso la sostituzione di generatori alimentati a biomassa legnosa obsoleti  con generatori di calore certificati e innovativi, alimentati sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kWt.

Beneficiari del contributo economico saranno i cittadini residenti in Piemonte, proprietari delle unità immobiliari per cui viene richiesto il contributo e che da essi vengono utilizzate come abitazione principale. Al momento della presentazione della domanda occorre dimostrare di avere ottenuto il contributo da “Conto termico”.

In particolare, è previsto un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di stufe e termocamini appartenenti alla classe 5 Stelle, 3.000 euro per l’acquisto di caldaie, appartenenti sempre alla classe 5 Stelle.

Le domande possono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 20 luglio 2021 fino alle ore 12.00 dell’ 1 settembre 2023 (fatte salve eventuali comunicazioni di chiusura o sospensione connesse con la disponibilità delle risorse assegnate al bando), esclusivamente compilando il modulo telematico disponibile in Servizi Online Regione Piemonte. 







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Demolizione senza ricostruzione

Demolizione senza ricostruzione: permesso di costruire, SCIA, CILA o attività edilizia libera? 

Può accadere che il committente voglia procedere alla demolizione di un manufatto, o di una sua porzione, per varie esigenze di carattere funzionale o per evitare che l'esistenza del fabbricato determini una imposizione fiscale. Ci stiamo quindi riferendo al caso di una scelta volontaria e non alla demolizione di manufatti abusivi o difformi dal titolo abilitativo edilizio. 

La prima considerazione da fare riguarda la valutazione del carattere storico, artistico e architettonico: occorre verificare che il manufatto non sia soggetto a vincoli che ne impediscano la trasformazione o la demolizione. 

Verificata l'assenza di vincolistica sull'immobile, possiamo escludere la necessità di ottenere il Permesso di Costruire per la demolizione. In tal senso si è infatti espressa la II Sezione del TAR del Lazio, con la Sentenza N.03416/2018 di cui riporto uno stralcio significativo: "Ragioni di coerenza giuridica, desumibili, tra l’altro, dalla ratio sottesa alle prescrizioni che regolamentano la trasformazione del territorio, essenzialmente volte ad evitare che quest’ultimo subisca modificazioni incontrollate nel rispetto del “preesistente” (inteso come stato dei luoghi non alterato dall’agere umano) o, comunque, a garantire che quest’ultimo sia soggetto a cambiamenti esclusivamente in stretta aderenza e, dunque, osservanza della disciplina che regolamenta la materia, conducono, peraltro, ad escludere che interventi di mera demolizione di opere già esistenti (ovvero, interventi di demolizione a cui non faccia seguito alcuna ricostruzione), versanti, tra l’altro, in condizioni ormai “fatiscenti” nonché prive di un qualsiasi valore sotto ulteriori profili (quale – ad esempio – quello storico e/o artistico), come nell’ipotesi in trattazione, possano essere annoverati tra gli interventi imponenti il previo rilascio del permesso di costruire e, ancora, tra quelli soggetti al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente, attesa la piena idoneità di essi a garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, così come oggetto di tutela da parte del legislatore."

Esclusa l'applicabilità del Permesso di Costruire, potrebbe sorgere il dubbio che la demolizione sia soggetta alla SCIA. Tuttavia, con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale e nella fattispecie la demolizione senza ricostruzione non rientra nell'applicabilità della SCIA

Anche facendo riferimento al Glossario edilizia libera, non è possibile inquadrare la demolizione tra gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. Non resta pertanto che concludere, applicando il principio di residualità, che la demolizione senza ricostruzione va assoggettata alla presentazione della CILA






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Edilizia libera

Edilizia libera: in questo approfondimento vedremo che tipo di opere riguarda e quali novità sono state introdotte con l'approvazione del Glossario edilizia libera, allegato al Decreto 2 marzo 2018. 

L'edilizia libera consiste nell'insieme di opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In particolare: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004. 

Il regime giuridico dell’attività edilizia libera è regolato dall'art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - che indica gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Di seguito l'elenco degli interventi, come modificato dal successivo "Decreto SCIA 2": 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria; 
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Con il Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016 - Decreto SCIA 2 - sono state introdotte varie modifiche alle attività edilizie in generale. Il provvedimento, che cancella la CIL, fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi in precedenza non elencati dal D.P.R. 380/01. 

Con il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infine, si è giunti all'approvazione del Glossario edilizia libera, che identifica in maniera chiara tutti gli interventi e le opere per le quali non è richiesto il titolo abilitativo. 




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Acque bianche e acque nere

Spesso si sente parlare di acque bianche, acque grigie, acque nere. Ma è davvero chiara e condivisa questa classificazione? Vediamo le differenze. 


Le acque bianche sono quelle di origine naturale ed eventualmente utilizzate allo stato naturale. In generale sono acque bianche quelle meteoriche che per dilavamento provengono dalle aree aperte impermeabilizzate (strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc), le acque che vengono utilizzate per il lavaggio delle strade, le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali e produttive. 

Per acque nere si intendono quelle provenienti da scarichi e riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico. In generale sono considerate acque nere:
  • gli scarichi industriali;
  • gli scarichi dei wc;
  • quelle provenienti dalle docce, vasche da bagno, lavabo o bidet
  • gli scarichi provenienti dalle cucine e dalle lavanderie. 

Si usa poi definire acque grigie quel sottoinsieme delle acque nere provenienti da docce, vasche, lavabi e bidet nonché da lavelli e lavastoviglie, lavatrici e lavabi delle lavanderie. Sono acque che in generale contengono un carico significativo di sostanze grasse. 

Infine è possibile imbattersi nella definizione di acque bionde, riferendosi a quelle quelle provenienti dalle docce, vasche da bagno, lavabo o bidet che per definizione non contengono un carico significativo di sostanze grasse. 

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Tetto ventilato: tipologie e vantaggi

Sentiamo spesso parlare di tetto ventilato, ma sappiamo esattamente di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche che distinguono ventilazione e micro-ventilazione? 

Il tetto ventilato è dotato di una intercapedine posta tra lo strato isolante e il manto di copertura.  Questa intercapedine, che è destinata a garantire la ventilazione grazie al movimento di un flusso d'aria, è dotata sia di aperture di entrata che di uscita dell’aria. Il meccanismo di ventilazione si  innesca principalmente per due motivi: 
  • il moto del vento
  • il riscaldamento dell'aria all'interno dell'intercapedine, con conseguente migrazione verso l'alto.

Quando il tetto non è dotato di una vera e propria intercapedine, ma la ventilazione viene comunque garantita da accorgimenti che permettono di mantenere il manto di copertura sufficientemente sollevato rispetto allo strato sottostante, si parla di micro-ventilazione

Durante la stagione estiva il tetto ventilato favorisce lo smaltimento del calore e rende ottimale lo sfasamento dell'onda termica. Tali vantaggi sono possibili grazie a due aspetti caratterizzanti del tetto ventilato: 
  • il manto di copertura, che in estate raggiunge temperature elevate, viene mantenuto distanziato dallo strato isolante, riducendo la trasmissione del calore agli strati sottostanti; 
  • le correnti d'aria generate nella camera di ventilazione raffreddano naturalmente gli strati del tetto. 

Nella stagione invernale l'effetto più significativo del tetto ventilato consiste nell'efficiente smaltimento della condensa che, come noto, se accumulata tende a inficiare le prestazioni isolanti dei materiali coibenti utilizzati.


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