Fattura senza CUP o con CUP errato?

Con Provvedimento prot. n.563301 del 10/12/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa una procedura web che prevede la possibilità di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) direttamente nel portale dell’Agenzia, senza dover richiedere la riemissione della fattura al fornitore. 

La procedura è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e consente di integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato. 

Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web descritto, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023

Tale sistema è funzionante dal 27.01.2026.





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Circolare Ministero dell'Interno: inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, ha emanato la Circolare del 15/01/2026 avente come oggetto "Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi."

La circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

La circolare richiama in primo luogo il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché: 

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.





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Prezziario Nazionale dei Lavori Pubblici

 L'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025 n. 199, S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, art. 1, commi 487 - 494) determina una svolta epocale nella gestione dei Lavori Pubblici. 

La norma istituisce il Prezzario Nazionale, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - entro aprile 2026. Il Prezzario nazionale non sostituirà i prezzari regionali, ma sarà uno strumento destinato a garantire coerenza e coordinamento sull'intero territorio nazionale. 

Per rendere il sistema omogeneo verrà introdotta una codifica unica nazionale per tutte le singole voci di prezzario: ogni lavorazione avrà lo stesso codice identificativo in tutta Italia. La composizione del prezzo unitario sarà standardizzata mediante adozione di parametri rigidi per la determinazione delle componenti che formano la singola tariffa: 
  • Costo Tecnico (CT): risorse umane + materiali + noli e le attrezzature; 
  • Spese Generali (SG): comprese tra il 13% e il 17%; 
  • Utile d'impresa (U): nella misura fissa del 10%. 

Il coordinamento e il controllo saranno garantiti dall'Osservatorio permanente presso il MIT. L'Osservatorio dovrà verificare annualmente la congruità dei prezzari regionali e avrà il potere di richiedere revisioni qualora i prezzi regionali si discostino dalla media nazionale di oltre il 20% senza una adeguata giustificazione. 







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Variazione essenziale, stato legittimo e recupero sottotetti in Piemonte

Il 7 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 25, avente ad oggetto: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ‘TUTELA ED USO DEL SUOLO’) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)"

Con la nota sentenza 4 luglio 2024, n. 119 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli e commi della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022

Nel dettaglio con lo stralcio operato dalla Corte Costituzionale delle lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999, così come modificato dalla L.R. 7/2022, in Piemonte non era più possibile definire con certezza le variazioni essenziali al progetto approvato. La L.R. 25/2024 ha reintrodotto le lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999 con limiti e definizioni diverse rispetto a quelle stabilite dalla L.R. 7/2022; inoltre sono state introdotte altre due lettere: c-bis) ed e-bis), sempre relative alla definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato. 

Si riportano nel seguito le novità introdotte: 

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977; 

b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato; 

c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

c-bis) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001;

e-bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.

Accogliendo le osservazioni della Corte, i commi 1, 2 e 7 dell’art. 6 della LR 16/2018 "Norme per il recupero dei sottotetti" vengono modificati. Con le nuove disposizioni il sottotetto potrà essere recuperato "purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023" e potrà nuovamente essere proposto "anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati". Non sono più ammesse modifiche "delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico". 

Prendendo atto delle modifiche apportate al DPR 380/2001 dalla Legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024 (c.d. "Decreto Salva Casa"), il I comma dell’art.2 della L.R. 25/2024 riconduce la definizione di edificio legittimo a quella stabilita dall’art. 9 bis dello stesso DPR 380/2001.






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Come versare l'imposta di bollo dell’appaltatore

Se sei arrivato a questa pagina, probabilmente sei un appaltatore e ti manca qualche elemento per poter completare il versamento dell'imposta di bollo dovuta al momento della stipula di un contratto. 

Per prima cosa, ricorda che il versamento può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) che dovresti trovare tra le opzioni del tuo home banking. 

Il sistema è stato concepito per rendere consultabili i versamenti eseguiti correttamente sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Senza entrare nel merito degli importi da versare, che di norma vengono forniti dalla stazione appaltante, i codici tributo che si devono utilizzare (a seconda dei casi) sono questi:

1573 Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1574 Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1575 Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Il codice identificativo da indicare nel modello è 
40 Stazione appaltante
Nella sezione contribuente vanno indicati nel campo codice fiscale il codice fiscale di chi effettua il versamento (appaltatore) e nel campo dati anagrafici i dati anagrafici di chi effettua il versamento (appaltatore). Nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare va indicato il codice fiscale della stazione appaltante. 

Infine la sezione erario ed altro va compilata come segue: 
nel campo tipo inserire la lettera R
nel campo elementi identificativi inserire il codice identificativo di gara (CIG)
nel campo codice inserire uno dei codici tributo dedicati (tipicamente 1573)
nel campo anno di riferimento inserire l’anno di stipula del contratto nel formato AAAA
i campi codice ufficio e codice atto vanno lasciati in bianco





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Validità dell'APE: un anno o dieci anni?

Qual è la validità temporale di un APE? Sempre 10 anni o ci sono casi particolari con durata di un anno? Lo staff SIPEE ha recentemente chiarito le casistiche applicabili agli attestati rilasciati per gli immobili in Piemonte. 

Per dirimere i dubbi in proposito occorre porre attenzione al concetto di Impianto Termico così come definito dal D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1 tricies modificato dal D.lgs 48/2020. Tale definizione include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 si intende per Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. Inoltre, come precisato da ENEA, si definisce Impianto Termico anche un impianto non funzionante ma riattivabile con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente gli apparecchi mobili (condizionatore su ruote, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle, ecc) e quelli destinati alla produzione di ACS asserviti a unità immobiliari residenziali (boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale, ecc). 

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

Fatte queste debite premesse, la validità temporale da attribuire agli APE è riassunta nella tabella seguente: 



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Quando è obbligatorio l'accatastamento?

L'accatastamento deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. 

Ma l'accatastamento è obbligatorio per qualunque manufatto? La risposta è no. Ci viene in aiuto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28

Il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto elenca le fattispecie per le quali l'accatastamento non è obbligatorio

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: 
 a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; 
 b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 
 d) manufatti isolati privi di copertura; 
 e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
 f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 


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