Il 7 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 25, avente ad oggetto: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ‘TUTELA ED USO DEL SUOLO’) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)"
Con la nota sentenza 4 luglio 2024, n. 119 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli e commi della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022.
Nel dettaglio con lo stralcio operato dalla Corte Costituzionale delle lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999, così come modificato dalla L.R. 7/2022, in Piemonte non era più possibile definire con certezza le variazioni essenziali al progetto approvato. La L.R. 25/2024 ha reintrodotto le lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999 con limiti e definizioni diverse rispetto a quelle stabilite dalla L.R. 7/2022; inoltre sono state introdotte altre due lettere: c-bis) ed e-bis), sempre relative alla definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato.
Si riportano nel seguito le novità introdotte:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977;
b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;
c-bis) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
e-bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.
Accogliendo le osservazioni della Corte, i commi 1, 2 e 7 dell’art. 6 della LR 16/2018 "Norme per il recupero dei sottotetti" vengono modificati. Con le nuove disposizioni il sottotetto potrà essere recuperato "purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023" e potrà nuovamente essere proposto "anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati". Non sono più ammesse modifiche "delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico".
Prendendo atto delle modifiche apportate al DPR 380/2001 dalla Legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024 (c.d. "Decreto Salva Casa"), il I comma dell’art.2 della L.R. 25/2024 riconduce la definizione di edificio legittimo a quella stabilita dall’art. 9 bis dello stesso DPR 380/2001.