Il proprietario di un fondo che intenda piantare degli alberi è tenuto al rispetto di determinate distanze tra gli alberi stessi ed il confine della sua proprietà. Tali distanze sono stabilite dall'articolo 892 del Codice Civile. La norma è finalizzata ad evitare l’occupazione del terreno altrui da parte delle radici e a non danneggiare i vicini, che potrebbero subire una riduzione di aria, luce e soleggiamento.
Quali sono queste distanze per le varie tipologie, come si misurano e sono sempre applicabili? Andiamo con ordine.
Il Codice stabilisce che, in mancanza di specifiche distanze previste dagli usi locali o da regolamenti in materia, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine:
- tre metri per gli alberi di alto fusto;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Per le siepi la distanza deve essere aumentata ad un metro qualora trattasi di siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si potano periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi costituite da robinie.
Come si misura la distanza? La distanza si misura in linea retta, dal confine alla base esterna del tronco dell’albero nel momento della piantagione od alla posizione in cui fu fatta la semina.
Quali sono gli alberi di alto fusto? Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, mentre si considerano alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
Quando non si applica la norma? In presenza di un muro divisorio, di proprietà esclusiva o in comune con il proprietario confinante, non si devono osservare le distanze minime tra l’albero e il confine purché l’albero non superi in altezza l’altezza del muro stesso.
Il Codice civile, all'articolo 894, stabilisce che il vicino può chiedere ed ottenere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono stati piantati (o che nascono) ad una distanza inferiore a quelle indicate dalla norma. Il vicino può esercitare tale diritto indipendentemente dalla effettiva turbativa arrecata dagli alberi piantati o nati a distanza non legale.
Il diritto di mantenere alberi a distanze inferiori a quelle previste dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali può essere ottenuto mediante accordo tra i confinanti o per usucapione ventennale.
Il Codice civile, all'articolo 896, tutela il vicino consentendo a questi di richiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà nonché di tagliare egli stesso le radici che si addentrano nel suo fondo (salvo diverse disposizioni dei regolamenti o usi locali).
Infine è utile precisare che il Codice civile stabilisce che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (salvo diverse disposizioni dettate dagli usi locali).