Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi

L'approccio di ENEA al caso della sostituzione con modifica dimensionale dei serramenti, era molto chiaro: 
"Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento."
Pertanto si ritenevano ammissibili lievi modifiche dell'ordine del 2% (tolleranza di cantiere definita dal Testo Unico), nonché modifiche (restringimento) delle bucature conseguenti all'installazione del cappotto esterno o alla posa in opera di un impianto radiante.  
Con la Risposta n. 524 del 30 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del Superbonus in caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ha ammesso:
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
A seguito di questo chiarimento, anche Enea ha adeguato la risposta fornita dall'assistente virtuale "Virglio" presente sul sito web, che adesso risponde in questo modo al quesito:

"L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. - Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. - Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi."

Ogni dubbio in merito è, pertanto, definitivamente fugato. 




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