Nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 rappresenta il recepimento italiano della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e modifica in modo strutturale il D.Lgs. 199/2021, riallineando l’ordinamento nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030.


L’obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo viene fissato al 39,4% al 2030, superando l’impostazione precedente e rendendo l’obiettivo coerente con la traiettoria europea.

Il decreto non si limita a un aggiornamento quantitativo: riorganizza gli obblighi per settore (trasporti, industria, edifici), introduce nuovi meccanismi di controllo e rafforza il ruolo del GSE nella gestione, verifica e monitoraggio.

Il settore dei trasporti è uno dei comparti più regolati:
  • quota complessiva FER al 2030: 29%
  • quota minima di biocarburanti avanzati + RFNBO: 8%
  • sotto-obbligo specifico per combustibili rinnovabili di origine non biologica (idrogeno e derivati)
Vengono introdotti fattori moltiplicativi per l’elettricità rinnovabile (fino a 4x nel trasporto stradale) e meccanismi di maggiore controllo antifrode. 

Per il settore dell'industria il decreto introduce un obbligo strutturale sull’idrogeno:

  • 42% al 2030
  • 60% al 2035

dell’idrogeno utilizzato nell’industria deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). È una delle innovazioni più incisive, perché impatta direttamente sui settori hard-to-abate.

Viene rafforzato il principio dell’uso “a cascata” della biomassa: 

  • stop a nuovi incentivi per biomassa forestale destinata esclusivamente alla produzione elettrica;
  • divieto di sostegno per legname tondo industriale destinato a uso energetico.

Il messaggio è chiaro: priorità all’uso materiale del legno, l’uso energetico è residuale

Il decreto rafforza e riscrive l’Allegato III sugli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici, ampliando l’ambito applicativo e irrigidendo le percentuali minime. È qui che si colloca una delle innovazioni operative più rilevanti.

Clicca sulla tabella per scaricare la sintesi del decreto. 



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Fattura senza CUP o con CUP errato?

Con Provvedimento prot. n.563301 del 10/12/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa una procedura web che prevede la possibilità di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) direttamente nel portale dell’Agenzia, senza dover richiedere la riemissione della fattura al fornitore. 

La procedura è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e consente di integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato. 

Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web descritto, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023

Tale sistema è funzionante dal 27.01.2026.





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Circolare Ministero dell'Interno: inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, ha emanato la Circolare del 15/01/2026 avente come oggetto "Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi."

La circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

La circolare richiama in primo luogo il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché: 

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.





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Prezziario Nazionale dei Lavori Pubblici

 L'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025 n. 199, S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, art. 1, commi 487 - 494) determina una svolta epocale nella gestione dei Lavori Pubblici. 

La norma istituisce il Prezzario Nazionale, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - entro aprile 2026. Il Prezzario nazionale non sostituirà i prezzari regionali, ma sarà uno strumento destinato a garantire coerenza e coordinamento sull'intero territorio nazionale. 

Per rendere il sistema omogeneo verrà introdotta una codifica unica nazionale per tutte le singole voci di prezzario: ogni lavorazione avrà lo stesso codice identificativo in tutta Italia. La composizione del prezzo unitario sarà standardizzata mediante adozione di parametri rigidi per la determinazione delle componenti che formano la singola tariffa: 
  • Costo Tecnico (CT): risorse umane + materiali + noli e le attrezzature; 
  • Spese Generali (SG): comprese tra il 13% e il 17%; 
  • Utile d'impresa (U): nella misura fissa del 10%. 

Il coordinamento e il controllo saranno garantiti dall'Osservatorio permanente presso il MIT. L'Osservatorio dovrà verificare annualmente la congruità dei prezzari regionali e avrà il potere di richiedere revisioni qualora i prezzi regionali si discostino dalla media nazionale di oltre il 20% senza una adeguata giustificazione. 







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Variazione essenziale, stato legittimo e recupero sottotetti in Piemonte

Il 7 novembre 2024 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 25, avente ad oggetto: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N. 19 (NORME IN MATERIA EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ‘TUTELA ED USO DEL SUOLO’) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018, N. 16 (MISURE PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICATO E LA RIGENERAZIONE URBANA)"

Con la nota sentenza 4 luglio 2024, n. 119 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli e commi della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022

Nel dettaglio con lo stralcio operato dalla Corte Costituzionale delle lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999, così come modificato dalla L.R. 7/2022, in Piemonte non era più possibile definire con certezza le variazioni essenziali al progetto approvato. La L.R. 25/2024 ha reintrodotto le lettere a), b) e c) del I comma dell’art. 6 della LR 19/1999 con limiti e definizioni diverse rispetto a quelle stabilite dalla L.R. 7/2022; inoltre sono state introdotte altre due lettere: c-bis) ed e-bis), sempre relative alla definizione delle variazioni essenziali al progetto approvato. 

Si riportano nel seguito le novità introdotte: 

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977; 

b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato; 

c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

c-bis) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001;

e-bis) variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.

Accogliendo le osservazioni della Corte, i commi 1, 2 e 7 dell’art. 6 della LR 16/2018 "Norme per il recupero dei sottotetti" vengono modificati. Con le nuove disposizioni il sottotetto potrà essere recuperato "purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023" e potrà nuovamente essere proposto "anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati". Non sono più ammesse modifiche "delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico". 

Prendendo atto delle modifiche apportate al DPR 380/2001 dalla Legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024 (c.d. "Decreto Salva Casa"), il I comma dell’art.2 della L.R. 25/2024 riconduce la definizione di edificio legittimo a quella stabilita dall’art. 9 bis dello stesso DPR 380/2001.






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Come versare l'imposta di bollo dell’appaltatore

Se sei arrivato a questa pagina, probabilmente sei un appaltatore e ti manca qualche elemento per poter completare il versamento dell'imposta di bollo dovuta al momento della stipula di un contratto. 

Per prima cosa, ricorda che il versamento può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) che dovresti trovare tra le opzioni del tuo home banking. 

Il sistema è stato concepito per rendere consultabili i versamenti eseguiti correttamente sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Senza entrare nel merito degli importi da versare, che di norma vengono forniti dalla stazione appaltante, i codici tributo che si devono utilizzare (a seconda dei casi) sono questi:

1573 Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1574 Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1575 Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI - art. 18, co. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Il codice identificativo da indicare nel modello è 
40 Stazione appaltante
Nella sezione contribuente vanno indicati nel campo codice fiscale il codice fiscale di chi effettua il versamento (appaltatore) e nel campo dati anagrafici i dati anagrafici di chi effettua il versamento (appaltatore). Nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare va indicato il codice fiscale della stazione appaltante. 

Infine la sezione erario ed altro va compilata come segue: 
nel campo tipo inserire la lettera R
nel campo elementi identificativi inserire il codice identificativo di gara (CIG)
nel campo codice inserire uno dei codici tributo dedicati (tipicamente 1573)
nel campo anno di riferimento inserire l’anno di stipula del contratto nel formato AAAA
i campi codice ufficio e codice atto vanno lasciati in bianco





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Validità dell'APE: un anno o dieci anni?

Qual è la validità temporale di un APE? Sempre 10 anni o ci sono casi particolari con durata di un anno? Lo staff SIPEE ha recentemente chiarito le casistiche applicabili agli attestati rilasciati per gli immobili in Piemonte. 

Per dirimere i dubbi in proposito occorre porre attenzione al concetto di Impianto Termico così come definito dal D.Lgs 192/2005, art. 2, comma 1 tricies modificato dal D.lgs 48/2020. Tale definizione include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.

Dal giugno 2020 si intende per Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti  tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. Inoltre, come precisato da ENEA, si definisce Impianto Termico anche un impianto non funzionante ma riattivabile con un intervento di manutenzione.

Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente gli apparecchi mobili (condizionatore su ruote, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle, ecc) e quelli destinati alla produzione di ACS asserviti a unità immobiliari residenziali (boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale, ecc). 

Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l'obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l'effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.

Fatte queste debite premesse, la validità temporale da attribuire agli APE è riassunta nella tabella seguente: 



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Quando è obbligatorio l'accatastamento?

L'accatastamento deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. 

Ma l'accatastamento è obbligatorio per qualunque manufatto? La risposta è no. Ci viene in aiuto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28

Il comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto elenca le fattispecie per le quali l'accatastamento non è obbligatorio

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: 
 a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; 
 b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
 c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 
 d) manufatti isolati privi di copertura; 
 e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 mc;
 f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 


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Nuova modulistica prevenzione incendi

La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con circolare prot. 739 del 19 gennaio 2023 ha trasmesso il decreto direttoriale n.1 del 16.01.2023 recante in allegato la modulistica aggiornata di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012. 

La modulistica aggiornata da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023, è disponibile on-line a questo link





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Imposta di successione per i fabbricati rurali

Con la Risoluzione N.207/E del 6 agosto 2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento applicabile ai fabbricati rurali in termini di imposta sulle successioni e donazioni, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione di successione. 


L'Agenzia delle Entrate precisa che la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite. Il fabbricato, pertanto, assume autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui ai predetti commi 3 e 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 per il riconoscimento della sua ruralità. 

Per quanto illustrato, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del quadro B del modello 4 della dichiarazione di successione, deve essere indicata la rendita catastale del fabbricato rurale mentre il valore imponibile da denunciare è pari a zero

Si ritiene, altresì, opportuno indicare, nello spazio della dichiarazione di successione riservato alle note, che si tratta di fabbricati per i quali ricorrono le condizioni di ruralità previste dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993. 




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Bonifici per ristrutturazione effettuati prima della pratica edilizia

Mi capita spesso di sentirmi chiedere dai clienti se sia possibile eseguire bonifici per il pagamento di fatture connesse al bonus per la ristrutturazione prima della presentazione della pratica edilizia (CILA o SCIA a seconda dei casi). 

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è inequivocabile: sì. Di seguito riporto un estratto della Circolare 13/E del 31 maggio 2019 (pagina 272) che chiarisce in modo molto chiaro entro quali limiti sia possibile procedere con pagamenti "in anticipo" anche quando la pratica edilizia non è ancora stata depositata. 

La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • la messa in regola degli edifici;
  • l’acquisto dei materiali;
  • la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 n. 229) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24 febbraio 1998 n. 57, paragrafo 4).



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Lavori in economia per i contratti pubblici

Con l'entrata in vigore del codice dei contratti - D.lgs. 50/2016 - non è più prevista alcuna disciplina per le procedure in economia. Pertanto, salvo alcune eccezioni per il settore dei beni culturali (articolo 148, comma 7 che prevede l’esecuzione dei lavori in economia nei soli casi di somma urgenza) questa tipologia di affidamenti è inapplicabile. 

Eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei lavori e non previste nel progetto originario sono da ricondurre esclusivamente a queste tipologie: 

  • lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
  • accantonamenti per modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 nell’ambito dei settori ordinari e già inserite nel quadro economico del progetto esecutivo;
  • ulteriori risorse aggiuntive reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere non preventivabili in sede di progetto, nell’ambito dei settori ordinari, rese necessarie dalle circostanze regolate dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 (e non indicate nel quadro economico);
  • risorse aggiuntive, reperibili nelle economie da ribasso d’asta, per modifiche delle opere, nell’ambito dei beni culturali, rese necessarie dalle circostanze individuate dall’articolo 149 del d.lgs. 50/2016;
  • accantonamenti per imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta (non previsti nel progetto) che non superino complessivamente il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.







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Regione Piemonte: tolleranze esecutive

La Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 l’Allegato A, recante “Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»”. 

L'Allegato A viene approvato in attuazione di quanto previsto all’articolo 78 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”), che introduce l’articolo 6 bis (Tolleranze esecutive) nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ("Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

In particolare si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione, le irregolarità esecutive:

a) di muri esterni che determinano un diverso sedime purché la superficie totale dello stesso sia invariata e le modifiche alla geometria del perimetro del sedime non determinino una sovrapposizione di superficie inferiore al 90% rispetto al progetto approvato;

b) di tramezzature interne, non costituenti elementi strutturali, che determinino una loro diversa disposizione priva di rilevanza nella determinazione dei vani catastali o del dimensionamento minimo dei locali secondo la disciplina vigente;

c) delle aperture esterne purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei titoli abilitativi che hanno legittimato l’intervento e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%;

d) del posizionamento di elementi delle facciate quali balconi, cornicioni, pensiline e abbaini purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10% e le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10%, fatti salvi gli allineamenti rispetto alle aperture esterne di cui al precedente punto c);

e) del minore dimensionamento dell’edificio nel rispetto delle disposizioni comuni generali sopraindicate e del progetto allegato al titolo abilitativo che ha legittimato l’intervento;

f) di errori progettuali corretti in fase di realizzazione derivanti da:

1. errori materiali di rappresentazione grafica progettuale delle opere quali elaborati di progetti con spessori convenzionali secondo la prassi e le tecniche dell’epoca della realizzazione dell’opera;

2. rappresentazione grafica progettuale non in scala;

3. parziale rappresentazione grafica progettuale delle opere se, le stesse, sono richiamate in modo inequivocabile nelle relazioni o in altri allegati al progetto approvato;

4. mancata indicazione delle misure (ad es. superfici, quote, etc..) se comunque desumibili in scala dalle tavole grafiche o da altri allegati al progetto approvato.






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Coibentazione del tetto non disperdente

Uno dei temi che fin dall'inizio ha infiammato - se così si può dire - le discussioni sul Superbonus, è la possibilità di detrarre le spese per la coibentazione de tetto se il sottotetto non è riscaldato.  

Ho letto di tutto e di più, in questi mesi. Anche dopo la pubblicazione a marzo 2022 da parte di ENEA del chiarimento sui tetti non disperdenti ho trovato fiumi di parole che ritengo piuttosto inutili e dispersive. 

Primo concetto da scolpirsi nella mente: la coibentazione delle falde del tetto, quando questo copre un sottotetto non riscaldato, è ai fini della disciplina del Superbonus un intervento trainato. Cosa ben diversa dal caso in cui il sottotetto sia riscaldato o si decida di coibentare l'ultima soletta che disperde verso il sottotetto: in questi due casi la coibentazione costituisce un intervento trainante. 

ENEA evidenzia poi in maniera molto chiara quali sono gli altri due requisiti affinché l'intervento trainato di coibentazione delle falde possa rientrare nel Superbonus: 
 - non deve esserci contestuale coibentazione della soletta sottostante; 
 - deve sussistere l'intervento trainante sull'involucro, vale a dire che si dovrà coibentare almeno il 25% dell'involucro disperdente. 

ESEMPIO PRATICO: posto a 100 mq l'involucro disperdente del nostro edificio (costituito dalle pareti che disperdono verso l'esterno + il pavimento che disperde verso il terreno + l'ultima soletta che disperde verso il sottotetto non riscaldato), dovrò coibentare almeno 25 mq. Se scelgo di coibentare le falde che racchiudono il sottotetto non riscaldato devo tenere presente che: 
 - la superficie del tetto che vado a coibentare non concorre a determinare i 25 mq necessari; 
 - non posso coibentare la soletta del sottotetto; 
 - devo coibentare almeno 25 mq tra pavimento contro-terra e/o pareti che disperdono verso l'esterno. 



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Spese agevolabili al 50%

Come noto, è possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Gli interventi per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione sono contenuti in questa tabella esemplificativa

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia 

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

C. I lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. 

G. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

H. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Tra le opere agevolabili rientrano:
  • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
  • il montaggio di vetri anti-infortunio
  • l’installazione del corrimano.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, si tratta degli interventi di:
  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.
Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

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Ristrutturazione pesante

Il Consiglio di Stato con il Parere 378/2022 in data 15/02/2022 si esprime su concetto di ristrutturazione pesante. 

Nel caso esaminato il proprietario dell'immobile ricorreva contro l’ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un’abitazione da parte del Comune, in relazione ai quali era stata presentata una SCIA. L'intervento comportava tra le altre cose la creazione di una copertura piana, con altezza maggiore rispetto al tetto inclinato preesistente.

I giudici del Consiglio di Stato si sono focalizzati sul rispetto della sagoma del fabbricato, anche in considerazione del fatto che l’edificio su cui sono stati realizzati i lavori si trova in area vincolata. Nelle aree sottoposte a vincolo (D.lgs. 42/2004) gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare sagoma e volumi preesistenti. In caso contrario l’intervento si qualifica come ristrutturazione pesante e, in quanto tale, necessita del Permesso di Costruire.

I giudici del Consiglio di Stato hanno quindi respinto il ricorso sostenendo che, per la realizzazione dei lavori in area vincolata, il proprietario avrebbe dovuto preliminarmente ottenere il permesso di costruire.

Inoltre è stato sentenziato che per la sopraelevazione in esame, che si qualifica come nuova costruzione, devono essere rispettate le distanze previste dalle norme urbanistiche. Il mantenimento delle distanze preesistenti nello stato di fatto è infatti ammesso solo se l’edificio conserva la stessa sagoma, volumetria e altezza. 




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I massimali del superbonus

Le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e/o sismico assoggettabili alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus devono sottostare, oltre ad altri requisiti di carattere tecnico e funzionale, ad uno specifico massimale di spesa

I massimali di spesa sono riassunti dalla Tabella 4 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

Le somme indicate come tetto massimo di spesa sono da considerarsi omnicomprensive, pertanto saranno la sommatoria delle spese per l'esecuzione del lavoro, le pertinenti spese tecniche e l'IVA. 



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Causale bonifico Ecobonus 110%

Il pagamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi di cui al Superbonus deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante", dal quale risultino i seguenti elementi:
  • la corretta causale del versamento; 
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
In merito alla corretta causale del bonifico, occorre fare riferimento alla norma che ha istituito l’Ecobonus - 110%, pertanto: "Articolo 119 del decreto legge 34/2020".

Sono inoltre ammessi i modelli di bonifico predisposti dalle banche e dalle Poste per le altre detrazioni edilizie, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 24/2020:
"A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.


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Bonus verde 2022

Il bonus verde è un'ottima opportunità per mettere mano al tuo giardino. Introdotto dall'Articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017, è stato prorogato anche per il 2022 dalla legge finanziaria.

Consiste nella detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per questi interventi:

 - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi danno diritto all'agevolazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. L'importo massimo delle spese detraibili è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. Vale a dire che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità quali il bonifico bancario o postale.

La detrazione non spetta per queste spese:
  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo; 
  • i lavori in economia.
In merito al regime IVA, si applica l'aliquota del 22% relativamente ai lavori sul verde, e l'aliquota del 10% sulle eventuali opere di tipo edilizio (palificate in ingegneria naturalistica, recinzioni, aiole in muratura, ecc) a patto che l'intervento sia riferibile alle pertinenze di un immobile abitativo. 

La detrazione spetta: 
  • ai proprietari; 
  • ai nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • ai locatari o comodatari.
La detrazione spetta anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino all'importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 




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Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi

L'approccio di ENEA al caso della sostituzione con modifica dimensionale dei serramenti, era molto chiaro: 
"Nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Pertanto, come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Riteniamo che possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) sulle dimensioni derivante da ragioni tecniche non eludibili.
Nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno si possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna, come nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento derivanti esclusivamente dal suo innalzamento."
Pertanto si ritenevano ammissibili lievi modifiche dell'ordine del 2% (tolleranza di cantiere definita dal Testo Unico), nonché modifiche (restringimento) delle bucature conseguenti all'installazione del cappotto esterno o alla posa in opera di un impianto radiante.  
Con la Risposta n. 524 del 30 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del Superbonus in caso di modifica dimensionale degli infissi. A seguito di chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ha ammesso:
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
A seguito di questo chiarimento, anche Enea ha adeguato la risposta fornita dall'assistente virtuale "Virglio" presente sul sito web, che adesso risponde in questo modo al quesito:

"L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’Ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. - Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi. - Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi."

Ogni dubbio in merito è, pertanto, definitivamente fugato. 




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