Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 rappresenta il recepimento italiano della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e modifica in modo strutturale il D.Lgs. 199/2021, riallineando l’ordinamento nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030.
L’obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo viene fissato al 39,4% al 2030, superando l’impostazione precedente e rendendo l’obiettivo coerente con la traiettoria europea.
Il decreto non si limita a un aggiornamento quantitativo: riorganizza gli obblighi per settore (trasporti, industria, edifici), introduce nuovi meccanismi di controllo e rafforza il ruolo del GSE nella gestione, verifica e monitoraggio.
Il settore dei trasporti è uno dei comparti più regolati:
- quota complessiva FER al 2030: 29%
- quota minima di biocarburanti avanzati + RFNBO: 8%
- sotto-obbligo specifico per combustibili rinnovabili di origine non biologica (idrogeno e derivati)
Vengono introdotti fattori moltiplicativi per l’elettricità rinnovabile (fino a 4x nel trasporto stradale) e meccanismi di maggiore controllo antifrode.
Per il settore dell'industria il decreto introduce un obbligo strutturale sull’idrogeno:
- 42% al 2030
- 60% al 2035
dell’idrogeno utilizzato nell’industria deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). È una delle innovazioni più incisive, perché impatta direttamente sui settori hard-to-abate.
Viene rafforzato il principio dell’uso “a cascata” della biomassa:
- stop a nuovi incentivi per biomassa forestale destinata esclusivamente alla produzione elettrica;
- divieto di sostegno per legname tondo industriale destinato a uso energetico.
Il messaggio è chiaro: priorità all’uso materiale del legno, l’uso energetico è residuale.
Il decreto rafforza e riscrive l’Allegato III sugli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici, ampliando l’ambito applicativo e irrigidendo le percentuali minime. È qui che si colloca una delle innovazioni operative più rilevanti.
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