Nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 rappresenta il recepimento italiano della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) e modifica in modo strutturale il D.Lgs. 199/2021, riallineando l’ordinamento nazionale agli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030.


L’obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo viene fissato al 39,4% al 2030, superando l’impostazione precedente e rendendo l’obiettivo coerente con la traiettoria europea.

Il decreto non si limita a un aggiornamento quantitativo: riorganizza gli obblighi per settore (trasporti, industria, edifici), introduce nuovi meccanismi di controllo e rafforza il ruolo del GSE nella gestione, verifica e monitoraggio.

Il settore dei trasporti è uno dei comparti più regolati:
  • quota complessiva FER al 2030: 29%
  • quota minima di biocarburanti avanzati + RFNBO: 8%
  • sotto-obbligo specifico per combustibili rinnovabili di origine non biologica (idrogeno e derivati)
Vengono introdotti fattori moltiplicativi per l’elettricità rinnovabile (fino a 4x nel trasporto stradale) e meccanismi di maggiore controllo antifrode. 

Per il settore dell'industria il decreto introduce un obbligo strutturale sull’idrogeno:

  • 42% al 2030
  • 60% al 2035

dell’idrogeno utilizzato nell’industria deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). È una delle innovazioni più incisive, perché impatta direttamente sui settori hard-to-abate.

Viene rafforzato il principio dell’uso “a cascata” della biomassa: 

  • stop a nuovi incentivi per biomassa forestale destinata esclusivamente alla produzione elettrica;
  • divieto di sostegno per legname tondo industriale destinato a uso energetico.

Il messaggio è chiaro: priorità all’uso materiale del legno, l’uso energetico è residuale

Il decreto rafforza e riscrive l’Allegato III sugli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici, ampliando l’ambito applicativo e irrigidendo le percentuali minime. È qui che si colloca una delle innovazioni operative più rilevanti.

Clicca sulla tabella per scaricare la sintesi del decreto. 



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Fattura senza CUP o con CUP errato?

Con Provvedimento prot. n.563301 del 10/12/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa una procedura web che prevede la possibilità di integrare o correggere il Codice Unico di Progetto (CUP) direttamente nel portale dell’Agenzia, senza dover richiedere la riemissione della fattura al fornitore. 

La procedura è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e consente di integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato. 

Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web descritto, sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023

Tale sistema è funzionante dal 27.01.2026.





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Circolare Ministero dell'Interno: inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, ha emanato la Circolare del 15/01/2026 avente come oggetto "Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi."

La circolare fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

La circolare richiama in primo luogo il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché: 

  • non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
  • la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.





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Prezziario Nazionale dei Lavori Pubblici

 L'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025 n. 199, S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, art. 1, commi 487 - 494) determina una svolta epocale nella gestione dei Lavori Pubblici. 

La norma istituisce il Prezzario Nazionale, che dovrà essere adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - entro aprile 2026. Il Prezzario nazionale non sostituirà i prezzari regionali, ma sarà uno strumento destinato a garantire coerenza e coordinamento sull'intero territorio nazionale. 

Per rendere il sistema omogeneo verrà introdotta una codifica unica nazionale per tutte le singole voci di prezzario: ogni lavorazione avrà lo stesso codice identificativo in tutta Italia. La composizione del prezzo unitario sarà standardizzata mediante adozione di parametri rigidi per la determinazione delle componenti che formano la singola tariffa: 
  • Costo Tecnico (CT): risorse umane + materiali + noli e le attrezzature; 
  • Spese Generali (SG): comprese tra il 13% e il 17%; 
  • Utile d'impresa (U): nella misura fissa del 10%. 

Il coordinamento e il controllo saranno garantiti dall'Osservatorio permanente presso il MIT. L'Osservatorio dovrà verificare annualmente la congruità dei prezzari regionali e avrà il potere di richiedere revisioni qualora i prezzi regionali si discostino dalla media nazionale di oltre il 20% senza una adeguata giustificazione. 







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